Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17912/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria aveva convenuto in giudizio il titolare di un'impresa individuale al quale il padre le aveva affidato lavori all'interno della propria proprietà, deducendo che, nel corso degli scavi, l'impresa aveva danneggiato il pavimento. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di prova; in appello, invece, la domanda era stata accolta e il danno era stato liquidato sulla base di un preventivo di spesa pari a euro 8.062,00. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 e 1226 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il preventivo come base della liquidazione del danno, anche in ragione della asserita mancata contestazione, mentre tale documento sarebbe stato invece specificamente contestato nei precedenti scritti difensivi. La censura mirava quindi a rimettere in discussione il fondamento probatorio della liquidazione operata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata non fondava la decisione soltanto sulla mancata contestazione del preventivo, ma ne apprezzava l'utilizzabilità probatoria in sé, quale elemento idoneo a supportare la quantificazione del danno. Ne è derivato che la doglianza, costruita come contestazione della non contestazione, non colpiva la reale ratio decidendi. La Corte ha inoltre osservato che, dallo stesso ricorso, risultava che la contestazione del ricorrente aveva riguardato la perizia e non il preventivo. Non sono state poste le spese a carico dell'intimata, che non si è costituita; è stata altresì esclusa la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della specificità delle ragioni di inammissibilità rispetto alla proposta di definizione accelerata. È stato infine dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della mancata contestazione; la Corte non entra nel merito della violazione denunciata, perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile poiché non colpisce la concreta motivazione della sentenza impugnata

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno; la Corte non affronta nel merito il tema perché il motivo è inammissibile

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna aggravata del ricorrente, valorizzando che le ragioni di inammissibilità sono diverse da quelle della proposta accelerata e la mancata costituzione della parte intimata

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura un passaggio motivazionale non decisivo o comunque non esclusivo della decisione.
  • La deduzione di violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove non è sufficiente se, in concreto, la sentenza di merito ha utilizzato un diverso e autonomo fondamento probatorio rispetto a quello attaccato dal ricorrente.
  • La contestazione in cassazione deve essere specifica e aderente al contenuto della decisione impugnata, perché la mera critica al modo in cui il giudice ha valorizzato un documento non consente di superare una motivazione fondata anche sull'idoneità probatoria intrinseca di quel documento.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. non segue automaticamente alla declaratoria di inammissibilità quando le ragioni dell'esito del ricorso differiscono da quelle poste a base di una proposta di definizione accelerata e la controparte non si è difesa nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.