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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34737/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 ottobre 2025 della Corte di appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata il 21 dicembre 2023 dal Tribunale di Rovigo all’esito di giudizio abbreviato. Era stato ritenuto responsabile di due distinti episodi di violenza sessuale ai danni di due minori, commessi tra la fine dell’estate 2019 e il 16 marzo 2020. Il Tribunale aveva riconosciuto l’attenuante della minore gravità prevalente sulle aggravanti contestate e inflitto quattro anni di reclusione; la Corte d’appello aveva escluso l’aggravante dell’art. 61, n. 5, c.p. e ridotto la pena a due anni e sei mesi, confermando nel resto anche le statuizioni civili. Con il primo motivo la difesa ha contestato la conferma della responsabilità, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente esaminato il ritardo nella querela, le asserite incongruenze sulla data in cui gli abusi furono rivelati, i possibili moventi legati a dissidi economici tra l’imputato e il padre delle minori e l’ipotesi che la brusca interruzione dei rapporti durante il lockdown avesse influito sui racconti delle bambine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192, 392, 398 e 498 c.p.p., censurando il giudizio di attendibilità delle persone offese in ragione delle domande ritenute suggestive durante il primo ascolto e l’incidente probatorio e della possibile contaminazione dei ricordi dovuta alla psicoterapia. Con memoria del 6 maggio 2026 ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., sostenendo che il regime ostativo avrebbe imposto l’ingresso immediato in carcere per scontare la pena ridotta. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati: ha giudicato razionale e congrua la valutazione di merito delle dichiarazioni delle minori e ha escluso che le doglianze consentissero una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione. Ha dichiarato inammissibile la questione costituzionale perché attinente alla fase esecutiva, nella quale avrebbe potuto essere eventualmente sollevata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che le sentenze conformi di merito avessero valutato in modo esauriente e non illogico le dichiarazioni delle due persone offese, la loro coerenza e i riscontri indiretti. Il ritardo nella denuncia, presentata il 29 giugno 2021 dopo che i genitori avevano appreso dei fatti il 25 maggio 2020, era stato ragionevolmente spiegato con la volontà iniziale di evitare ulteriore stress alle minori; non risultavano provati moventi ritorsivi. Le doglianze sulle modalità di ascolto e sulla terapia psicologica non evidenziavano, anche per difetto di specificità, ricadute concrete capaci di infirmare la motivazione; l’inosservanza dei criteri della Carta di Noto non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità. La richiesta di rivalutare le prove e preferire ricostruzioni alternative era estranea al sindacato di legittimità in presenza di motivazione non manifestamente illogica. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit. è stata dichiarata inammissibile in questa sede perché riguarda la fase esecutiva. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.117,10 per ciascuno dei due gruppi di parti civili, oltre accessori di legge. Restano ferme la pena di due anni e sei mesi di reclusione e le statuizioni civili confermate in appello, tra cui i risarcimenti liquidati in primo grado in euro 5.000 ciascuno in favore dei genitori in proprio e in euro 10.000 ciascuno in favore delle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    condannava XXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen.

    La norma individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la Corte ha confermato la responsabilità per i due episodi.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclusa l’aggravante ex art. 61, n. 5, cod. pen., rideterminava la pena a carico dell’imputato in anni 2 e mesi 6 di reclusione

    L’esclusione dell’aggravante ha determinato la riduzione della pena in appello.

  • art. 192 c.p.p.

    le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto

    Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità, purché sottoposte a un controllo particolarmente rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca; gli eventuali riscontri estrinseci non devono necessariamente costituire prove autonome del fatto né confermare ogni segmento del racconto.

  • art. 392 c.p.p.

    le violazioni procedimentali denunciate dalla difesa (invero in maniera non sufficientemente specifica), le stesse, sebbene in parte riconosciute dai giudici di merito (ad esempio rispetto al fatto che le minori sono state sentite due volte, la prima dinanzi ai Carabinieri, anziché una sola volta direttamente in contraddittorio, e al fatto che al momento dell’incidente probatorio le minori avevano già iniziato una terapia di supporto psicologico), non sono state tuttavia ritenute idonee a inficiare le conclusioni raggiunte circa la credibilità del racconto

    Le doglianze sulle modalità di assunzione della prova nell’incidente probatorio non incidono automaticamente sulla valutazione di credibilità: occorre indicare in modo specifico le ricadute concrete delle violazioni sulla tenuta logica della motivazione.

  • art. 398 c.p.p.

    le violazioni procedimentali denunciate dalla difesa (invero in maniera non sufficientemente specifica), le stesse, sebbene in parte riconosciute dai giudici di merito (ad esempio rispetto al fatto che le minori sono state sentite due volte, la prima dinanzi ai Carabinieri, anziché una sola volta direttamente in contraddittorio, e al fatto che al momento dell’incidente probatorio le minori avevano già iniziato una terapia di supporto psicologico), non sono state tuttavia ritenute idonee a inficiare le conclusioni raggiunte circa la credibilità del racconto

    Le irregolarità dedotte in relazione all’incidente probatorio non determinano, nel caso esaminato, l’invalidazione della valutazione di attendibilità, in assenza di una specifica dimostrazione del loro effetto concreto.

  • art. 498 c.p.p.

    le violazioni procedimentali denunciate dalla difesa (invero in maniera non sufficientemente specifica), le stesse, sebbene in parte riconosciute dai giudici di merito (ad esempio rispetto al fatto che le minori sono state sentite due volte, la prima dinanzi ai Carabinieri, anziché una sola volta direttamente in contraddittorio, e al fatto che al momento dell’incidente probatorio le minori avevano già iniziato una terapia di supporto psicologico), non sono state tuttavia ritenute idonee a inficiare le conclusioni raggiunte circa la credibilità del racconto

    Le censure relative alle modalità di esame delle minori non sono sufficienti a infirmare la valutazione probatoria se non illustrano la concreta incidenza delle asserite violazioni.

  • art. 533 c.p.p.

    il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto

    Il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non amplia il sindacato di legittimità: la cassazione non può scegliere tra ricostruzioni alternative quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso il dubbio.

  • art. 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/1975

    la norma sospettata di incostituzionalità, ossia l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, concerne non la fase della cognizione, ma quella dell’esecuzione, per cui è in quella sede che eventualmente la questione dovrà essere affrontata

    La questione di costituzionalità relativa alla disciplina ostativa dell’ordinamento penitenziario, riguardando l’esecuzione della pena e non il giudizio di cognizione, deve essere eventualmente proposta nella fase esecutiva.

  • art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.

    la norma sospettata di incostituzionalità, ossia l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, concerne non la fase della cognizione, ma quella dell’esecuzione, per cui è in quella sede che eventualmente la questione dovrà essere affrontata

    La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, ritenendo che la disciplina invocata appartenga alla fase esecutiva.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono, anche da sole, fondare l’affermazione di responsabilità penale, purché il giudice ne verifichi con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Gli eventuali riscontri estrinseci possono consistere in elementi idonei a escludere intenti calunniatori e non devono necessariamente costituire prove autonome del fatto né corroborare ogni segmento del racconto.
  • Il ritardo nella presentazione della denuncia non priva di per sé di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa quando il giudice di merito ne esamini le ragioni e le valuti in rapporto agli altri elementi del caso.
  • La violazione di indicazioni metodologiche della Carta di Noto non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità della prova; la parte che la deduce deve illustrare in modo specifico l’incidenza concreta delle asserite violazioni sulla valutazione di attendibilità e sulla motivazione.
  • In presenza di una motivazione di merito razionale e non manifestamente illogica, il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova lettura delle prove né la sostituzione della ricostruzione dei fatti con una diversa ipotesi ritenuta più plausibile dalla difesa.
  • Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non modifica i limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione e non consente di rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto già motivatamente esclusa dal giudice di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma che disciplina l’esecuzione della pena, e non la cognizione, deve essere eventualmente sollevata nella fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeProveImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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