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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11360/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore pubblico)

La controversia

Il lavoratore era stato assunto dalla Regione con chiamata diretta e con una successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2005 al 2011, per attività di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della disciplina regionale e del contratto collettivo del settore. Il Tribunale di Aosta aveva accertato l’illegittimità dei termini, convertito il rapporto in un unico rapporto a tempo indeterminato e condannato la Regione al risarcimento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In appello, la Corte di Torino aveva escluso la decadenza, confermato l’illegittimità della reiterazione ma negato la conversione, riducendo il risarcimento a sei mensilità. La Regione ha proposto ricorso principale con due motivi, sostenendo che il danno non potesse essere riconosciuto senza allegazione e prova e contestando che fosse configurabile un danno in re ipsa o un’esenzione generalizzata dall’onere probatorio. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha dedotto: (1) che, trattandosi di rapporto privatistico nel settore forestale, fosse consentita la conversione; (2) che il diritto dell’Unione imponesse un’interpretazione derogatoria del divieto di conversione; (3) che la misura risarcitoria applicata fosse inadeguata e non dissuasiva e che la domanda di danni fosse stata adeguatamente allegata; (4) che andassero risarciti anche la perdita del posto, i periodi non lavorati e le retribuzioni non percepite, chiedendo inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la sospensione del giudizio. Sull’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti si era formato giudicato interno.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale: il lavoratore pubblico, in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, è esonerato dalla prova del danno entro la misura indennitaria presunta, ma può dimostrare un danno patrimoniale ulteriore. Ha rigettato i primi due motivi incidentali, confermando che il rapporto degli operai forestali alle dipendenze della Regione è pubblico, anche se regolato da contratto collettivo privatistico, e che opera il divieto di conversione previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; tale divieto è ritenuto compatibile con i principi costituzionali e con la direttiva 1999/70/CE. Ha inoltre escluso che siano risarcibili, come tali, la mancata conversione e le retribuzioni relative agli intervalli non lavorati, poiché i singoli contratti restano autonomi e non si configura un unico rapporto a tempo indeterminato. Ha accolto il terzo e il quarto motivo incidentale nella parte relativa alla quantificazione: la Corte territoriale aveva applicato un parametro diverso da quello dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010. La sentenza è stata cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per una nuova quantificazione del risarcimento secondo i principi indicati e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della Regione, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Da tanto discende che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente incidentale e la Regione Autonoma Valle d’Aosta soggiace al divieto di cui al D.Lgs. n. 165, art. 36, comma 5.

    La norma si applica anche ai rapporti degli operai forestali con un ente regionale quando il rapporto, pur regolato da disciplina collettiva privatistica, è riconducibile al lavoro pubblico. In caso di violazione delle regole sull’assunzione o sull’impiego non è consentita la conversione a tempo indeterminato.

  • art. 97 Cost.

    Il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello (…) dell’accesso mediante concorso, enunciato dall’art. 97 Cost., comma 3.

    Il principio di accesso mediante concorso e le esigenze di imparzialità e buon andamento giustificano, nel lavoro pubblico, la scelta di escludere la conversione del contratto a termine illegittimo e di prevedere conseguenze risarcitorie.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto riconducibile alla materia “ordinamento civile”, e vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicchè il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all’autonomia privata con carattere di inderogabilità.

    La disciplina statale del lavoro pubblico privatizzato, riconducibile all’ordinamento civile, vincola anche i rapporti alle dipendenze delle Regioni ad autonomia differenziata e può imporsi inderogabilmente all’autonomia privata.

  • clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato.

    Il diritto dell’Unione non impone in generale la conversione dei contratti a termine illegittimi; consente agli Stati di escluderla nel settore pubblico, purché l’ordinamento preveda misure adeguate ed effettive per prevenire e sanzionare gli abusi.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.

    L’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, costituisce la misura presunta e dissuasiva spettante al lavoratore pubblico per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, senza necessità di provare il danno entro tale misura. Resta possibile dimostrare un danno patrimoniale ulteriore. Il parametro doveva essere utilizzato per quantificare il risarcimento nel caso concreto.

  • artt. 1218, 1223, 1226 e 1227 c.c.

    Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.

    Il risarcimento può comprendere il danno patrimoniale causalmente conseguente all’abuso, compresa la perdita di chance o un pregiudizio ulteriore da prolungata precarizzazione; il lavoratore può provare un danno superiore all’indennità presunta. Non è invece risarcibile la perdita del posto a tempo indeterminato, poiché la conversione è esclusa, né la retribuzione degli intervalli non lavorati in assenza di un rapporto unico convertito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il rapporto di lavoro degli operai forestali instaurato con una Regione per lo svolgimento di funzioni istituzionali è riconducibile al lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione anche quando sia regolato da contratti collettivi di diritto privato e da una disciplina previdenziale privatistica; la natura pubblica del datore di lavoro e l’inserimento del rapporto nell’organizzazione dell’ente prevalgono, salvo una norma che disponga espressamente lo svincolo da tale assetto.
  • Il divieto di conversione del contratto a termine illegittimo previsto per le pubbliche amministrazioni opera anche quando l’assunzione a tempo indeterminato non richieda un concorso pubblico o il lavoratore sia stato selezionato mediante procedura concorsuale; esso tutela anche il buon andamento e la programmazione del fabbisogno di personale.
  • La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la conversione dei contratti pubblici a termine abusivamente reiterati. È compatibile con il diritto dell’Unione un regime che la escluda, purché preveda misure effettive e dissuasive contro l’abuso.
  • Per l’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, il danno non coincide con la mancata conversione o con la perdita di un posto a tempo indeterminato, poiché tale conversione è esclusa dalla legge. La tutela risarcitoria opera invece mediante l’indennità presunta prevista dall’art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, riconoscibile senza prova del danno entro tale misura, ferma la possibilità per il lavoratore di provare un danno patrimoniale maggiore, anche da perdita di chance o da prolungata precarizzazione.
  • Poiché, nel pubblico impiego, i contratti a termine non si convertono in un unico rapporto a tempo indeterminato e restano autonomi, non sono dovute le retribuzioni relative agli intervalli non lavorati tra un contratto e l’altro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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