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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11005/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dopo che, al termine del turno, erano stati rinvenuti nella sua borsa due pennelli considerati riconducibili a quelli utilizzati in azienda. Il Tribunale di Cassino aveva rigettato la domanda di illegittimità del licenziamento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 maggio 2018, aveva confermato tale decisione. Il lavoratore ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, sostenendo che la fotografia utilizzata non riproduceva i pennelli indicati nella contestazione disciplinare e che l’accertamento aveva così modificato l’addebito; (2) violazione della L. n. 604/1966, art. 5, e degli artt. 2697 e 2119 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova; (3) violazione dell’art. 624 c.p. e dell’art. 32 del CCNL, sostenendo che non ricorresse un furto perché gli oggetti sarebbero stati res nullius; (4) violazione dell’art. 2119 c.c., contestando la proporzionalità del licenziamento in ragione del modico valore dei pennelli e invocando la propria disponibilità a sottoporsi al controllo quale indice di buona fede; (5) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sui rilievi d’appello diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e a sostenere la propria estraneità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quinto motivo perché la Corte d’appello aveva implicitamente disatteso le contestazioni del lavoratore aderendo alla valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Ha respinto il primo motivo: la fotografia, pur raffigurando pennelli generici in uso nell’azienda, era stata utilizzata per verificare, mediante le testimonianze degli addetti ai controlli, la corrispondenza con gli oggetti trovati nello zaino, non per identificare in fotografia i pennelli specificamente descritti nella contestazione. Ha respinto il secondo motivo, escludendo un’inversione dell’onere probatorio: l’attribuzione dell’appropriazione derivava dal ritrovamento degli oggetti nello zaino del lavoratore, dalla sua dichiarazione che non fossero di sua proprietà e dalla mancanza di una plausibile giustificazione della loro presenza. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che gli oggetti non potevano essere considerati res nullius e che la condotta era riconducibile all’ipotesi di furto in azienda prevista dal CCNL tra quelle sanzionabili con il licenziamento. Ha respinto anche il quarto motivo: la condotta era idonea a ledere il vincolo fiduciario, inteso come affidamento del datore sul corretto adempimento delle prestazioni future, e il modico valore dei beni non escludeva la proporzionalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    la Corte territoriale abbia derivato il convincimento della proprietà aziendale dei pennelli valendosi della fotografia, che in effetti riproduceva l’immagine di due pennelli generici in uso nell’azienda, non come sostiene il ricorrente nel primo motivo, da ritenersi perciò infondato, per il riconoscimento degli oggetti sottratti ma per stabilire, sulla base della testimonianza dei dipendenti della società incaricata dei controlli a campione che avevano effettuato l’ispezione, se quegli oggetti generici mostrati in foto corrispondevano agli oggetti rinvenuti nello zaino del ricorrente, indagine che deve dirsi aver la Corte correttamente valutato come approdata ad un esito positivo, stante il tenore delle dichiarazioni rese dai predetti testi riportate nello stesso ricorso alla pag. 21.

    La censura relativa alla contestazione disciplinare non è fondata quando la fotografia di oggetti generici è impiegata, insieme alle testimonianze, per verificare la corrispondenza con gli oggetti rinvenuti al lavoratore e non per sostituire l’identificazione dell’addebito con un fatto diverso.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Dall’altro va rilevato come la ritenuta imputabilità al ricorrente dell’appropriazione degli oggetti, lungi dal derivare, come infondatamente afferma il ricorrente con il secondo motivo, da una illegittima inversione dell’onere della prova, sia conseguenza della mancata offerta da parte del ricorrente di una giustificazione plausibile del fatto accertato, dato dal ritrovamento nel proprio zaino di oggetti dal medesimo dichiarati non di sua proprietà, evenienza che ha quale unica alternativa che quegli oggetti si trovino nello zaino del ricorrente in quanto sia stato il ricorrente stesso ad inserirli.

    La Corte esclude l’inversione dell’onere probatorio: l’imputabilità è stata desunta dagli elementi accertati e dall’assenza di una plausibile giustificazione della presenza nello zaino di oggetti che il lavoratore aveva dichiarato non essere suoi.

  • art. 2697 c.c.

    Dall’altro va rilevato come la ritenuta imputabilità al ricorrente dell’appropriazione degli oggetti, lungi dal derivare, come infondatamente afferma il ricorrente con il secondo motivo, da una illegittima inversione dell’onere della prova, sia conseguenza della mancata offerta da parte del ricorrente di una giustificazione plausibile del fatto accertato, dato dal ritrovamento nel proprio zaino di oggetti dal medesimo dichiarati non di sua proprietà, evenienza che ha quale unica alternativa che quegli oggetti si trovino nello zaino del ricorrente in quanto sia stato il ricorrente stesso ad inserirli.

    La decisione ritiene non violato il riparto dell’onere della prova: l’addebito è stato fondato sul fatto accertato e sulla valutazione della mancata spiegazione plausibile, non sulla mera imposizione al lavoratore di provare la propria innocenza.

  • art. 2119 c.c.

    Il terzo motivo va respinto perché la condotta è riconducibile all’ipotesi del furto in azienda prevista dal contratto collettivo; la sanzione è proporzionata, essendo la condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti.

    La giusta causa è valutata in relazione alla capacità della condotta di compromettere il vincolo fiduciario e l’affidamento del datore sulle prestazioni future; il modesto valore economico dei beni non esclude, da solo, la proporzionalità del licenziamento.

  • art. 624 c.p.

    Ne discende la conseguenza ulteriore per cui, dovendosi logicamente escludere che, come pretenderebbe il ricorrente nel terzo motivo, quegli oggetti possano considerarsi res nullius, è addebitabile al ricorrente la mancanza riconducibile all’ipotesi del furto in azienda che lo stesso contratto collettivo include tra le fattispecie passibili della massima sanzione, di modo che va considerato immune da vizi il giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale fondato sull’idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti, viceversa infondatamente sostenuta nel quarto motivo.

    La Corte esclude che gli oggetti rinvenuti possano essere considerati res nullius e ritiene quindi configurabile l’addebito di appropriazione riconducibile all’ipotesi di furto in azienda prevista dal CCNL.

  • art. 32 CCNL di categoria

    Ne discende la conseguenza ulteriore per cui, dovendosi logicamente escludere che, come pretenderebbe il ricorrente nel terzo motivo, quegli oggetti possano considerarsi res nullius, è addebitabile al ricorrente la mancanza riconducibile all’ipotesi del furto in azienda che lo stesso contratto collettivo include tra le fattispecie passibili della massima sanzione, di modo che va considerato immune da vizi il giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale fondato sull’idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future, a fronte della quale alcuna rilevanza può essere attribuita all’esiguo valore dei beni sottratti, viceversa infondatamente sostenuta nel quarto motivo.

    La fattispecie di furto in azienda contemplata dal CCNL è applicabile alla condotta accertata e può essere assoggettata alla massima sanzione, quando la condotta è idonea a ledere il vincolo fiduciario.

  • art. 112 c.p.c.

    Va innanzitutto rilevata l’infondatezza di quest’ultimo motivo, atteso che il pronunciamento su quanto dal ricorrente eccepito in sede di gravame avverso il decisum del giudice di primo grado deve ritenersi implicito nell’adesione della Corte territoriale all’apprezzamento del fatto operato dal primo giudice che ha ritenuto di disattendere la versione perorata dal ricorrente intesa ad affermare la ricorrenza di elementi di fatto tali da escludere la prova dell’imputabilità a suo carico dell’indebita appropriazione.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione d’appello, aderendo alla ricostruzione e alla valutazione del primo giudice, disattende implicitamente le contestazioni incompatibili con tale valutazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’addebito disciplinare può fondarsi sulla valutazione congiunta di fotografie e testimonianze: la fotografia di oggetti generici può servire a verificare la corrispondenza con quelli rinvenuti al lavoratore, senza che ciò comporti necessariamente una modifica del fatto contestato.
  • Non integra inversione dell’onere della prova la valutazione dell’imputabilità dell’addebito sulla base di fatti accertati e della mancata offerta di una spiegazione plausibile della presenza, tra gli effetti del lavoratore, di beni dichiarati non suoi.
  • La proporzionalità del licenziamento per appropriazione in azienda va valutata anche in relazione alla lesione del vincolo fiduciario e all’affidamento del datore sul futuro corretto adempimento; il modesto valore economico dei beni non è di per sé decisivo per escludere la giusta causa.
  • La pronuncia implicita sulle censure d’appello è configurabile quando la decisione aderisce alla valutazione del primo giudice e, così facendo, disattende una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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