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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11008/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

A un medico convenzionato era stato conferito, con decorrenza dal 15 gennaio 2008 e scadenza al 14 gennaio 2011, un incarico triennale di dirigente di struttura complessa ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992. L’Azienda revocava l’incarico dal 1° ottobre 2009, quando il medico aveva compiuto 65 anni, ritenendo che la richiesta di trattenimento in servizio fosse tardiva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 luglio 2013, riformava la decisione del Tribunale e condannava l’Azienda a pagare le retribuzioni contrattuali maturate dalla revoca fino alla scadenza prevista, oltre accessori. Riteneva che il limite di età e il collocamento a riposo non si applicassero al rapporto dirigenziale a termine ex art. 15 septies; considerava inoltre irrilevante la mancanza di prova della ricezione dell’istanza di trattenimento. L’Azienda proponeva ricorso principale articolato in sei motivi: contestava la specificità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.; denunciava l’omesso esame della natura del rapporto, sostenendo che il medico aveva assunto la veste di dirigente del Servizio sanitario nazionale; deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, affermando che il limite di 65 anni valeva anche per i dirigenti a tempo determinato ex art. 15 septies; contestava la condanna alle retribuzioni successive alla cessazione, perché il rapporto era interrotto e sarebbe venuta meno la sinallagmaticità; infine invocava l’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sostenendo che il rapporto convenzionale ripreso dal medico era incompatibile con la prosecuzione del rapporto dirigenziale. Il medico proponeva ricorso incidentale per ottenere il risarcimento del danno all’immagine, assumendo che esso derivasse in re ipsa dall’illegittima risoluzione anticipata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale: per contestare in Cassazione la valutazione di specificità dell’appello, l’Azienda avrebbe dovuto indicare e trascrivere in modo completo gli atti processuali rilevanti, inclusi i capi della sentenza di primo grado rispetto ai quali l’appello sarebbe stato generico; la sola sintesi narrativa della decisione non era sufficiente. Accoglie le restanti doglianze principali nei termini esposti in motivazione. Ritiene che l’incarico ex art. 15 septies instaurasse un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, differenziato da quello a tempo indeterminato per la temporaneità ma soggetto, quanto agli altri aspetti, alla disciplina legale e collettiva dei dirigenti. Di conseguenza, il limite massimo di età previsto dall’art. 15 nonies si applicava anche a tale rapporto; in mancanza di una tempestiva e provata istanza di trattenimento, il rapporto si estingueva al compimento dei 65 anni. Poiché la sentenza d’appello aveva accertato che non era provata la ricezione dell’istanza riferita all’incarico dirigenziale e che un’altra richiesta era tardiva, la cessazione disposta dal 1° ottobre 2009 era legittima. La Corte accoglie quindi il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale sul danno all’immagine, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, decide nel merito rigettando la domanda originaria del medico. Compensa le spese dell’intero processo per l’esito alterno dei giudizi di merito e la complessità delle questioni; dichiara insussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicchè la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti.

    Anche quando denuncia un error in procedendo, il ricorrente per cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e di trascrizione degli atti rilevanti previsti dall’art. 366 c.p.c.; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone una censura ammissibile.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l’onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell’impugnazione.

    Chi deduce in Cassazione che l’appello era inammissibile per difetto di specificità deve riprodurre gli elementi processuali necessari a confrontare i motivi d’appello con le statuizioni della sentenza impugnata; il mero richiamo alle ragioni giuridiche della censura non consente la verifica.

  • art. 15 septies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992

    Pur con le differenti modalità di reclutamento, il rapporto che si instaura ai sensi dell’art. 15 septies, è un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti (e non un rapporto regolato dall’art. 2222 c.c.) e, quindi, una volta stipulato il relativo contratto il rapporto si differenzia rispetto a quello ordinario con i dirigenti pubblici a tempo indeterminato solo per il carattere della temporaneità, restando tutti gli altri aspetti del rapporto disciplinati dalla stessa normativa di legge e di contratto collettivo.

    L’incarico dirigenziale a termine conferito ai sensi dell’art. 15 septies dà luogo a un rapporto subordinato dirigenziale. La temporaneità costituisce la differenza rispetto al rapporto dirigenziale a tempo indeterminato, mentre gli altri aspetti restano regolati dalla normativa legale e collettiva applicabile.

  • art. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992

    Ed infatti, come detto, la disposizione di cui all’art. 15 nonies, deve ritenersi avente portata generale e cioè riferita tanto al rapporto dirigenziale a tempo indeterminato tanto a quello a termine come desumibile dalla collocazione di tale disposizione e di quella di cui all’art. 15 septies, in un unico corpus disciplinante i rapporti dirigenziali, tale da non rendere necessaria alcuna espressa specificazione (diversamente da quanto avvenuto con riguardo al personale convenzionale di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8).

    Il limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dall’art. 15 nonies si applica anche agli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 15 septies, perché la norma ha portata generale nell’ambito della disciplina dei rapporti dirigenziali.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 503 del 1992

    Detto limite poteva essere superato solo mediante la manifestazione, nei tempi e nei modi previsti, della volontà di rimanere in servizio.

    Il superamento del limite ordinamentale di età richiede una manifestazione di volontà del dipendente nelle forme e nei termini previsti dalla legge; in difetto, il rapporto cessa al raggiungimento del limite, salvo le specifiche ipotesi legali di prosecuzione.

  • art. 97 Cost.

    In materia di collocamento a riposo d’ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialità che deriva dall’applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., impone che il compimento di un’età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva e dalla volontà delle parti, l’estinzione del rapporto (salva l’ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell’amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l’esercizio del potere di recesso da parte dell’amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato il limite massimo di età stabilito da norme inderogabili determina l’estinzione del rapporto, e non costituisce soltanto il presupposto per un recesso discrezionale dell’amministrazione; la prosecuzione è ammessa esclusivamente nei casi e per i periodi previsti dalla legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesta, anche per error in procedendo, la valutazione di specificità dei motivi d’appello deve indicare e riprodurre gli atti processuali necessari a verificare il vizio, confrontando le censure con le statuizioni della decisione di primo grado; una ricostruzione meramente narrativa non soddisfa tale onere.
  • L’incarico dirigenziale a tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 instaura un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, soggetto alla disciplina legale e collettiva dei dirigenti, e si distingue dal rapporto a tempo indeterminato per la temporaneità.
  • Il limite massimo di età previsto dall’art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 si applica anche ai rapporti dirigenziali a termine ex art. 15 septies; in assenza di un’istanza di trattenimento presentata nei tempi e nei modi prescritti, il rapporto si estingue al raggiungimento del limite.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il limite massimo di età fissato da una norma inderogabile produce l’estinzione del rapporto e non può essere superato per il solo accordo delle parti; la prosecuzione è consentita soltanto nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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