Cassazione Civile, Sentenza n. 11006/2020 del 09/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla società per violazione dell'obbligo di fedeltà, con particolare riferimento al divieto di operare in concorrenza. Il Tribunale di Como aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 28 giugno 2018, aveva confermato tale decisione. In Cassazione il lavoratore formulava quattro motivi: con il primo deduceva la genericità della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970; con il secondo denunciava la violazione del principio di immutabilità della contestazione, sostenendo che la lettera di licenziamento fosse più circostanziata dell'originaria contestazione; con il terzo lamentava la violazione dell'art. 2105 c.c. in relazione agli artt. 45 e 48 del CCNL delle telecomunicazioni, assumendo che la condotta non rientrasse tra quelle per le quali il codice disciplinare collettivo prevede la massima sanzione; con il quarto denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo e l'incongruità della valutazione della condotta, basata, a suo dire, su elementi non coincidenti con quelli indicati nella contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla genericità e sull'immutabilità della contestazione e quella relativa alla valutazione della condotta ruotassero sull'asserita inesattezza degli elementi fattuali, senza che il ricorrente ne dimostrasse l'effettività né impugnasse specificamente l'accertamento della Corte d'appello secondo cui l'addebito era stato contestato verbalmente lo stesso giorno, chiarito nel suo contenuto e pienamente ammesso dal lavoratore. È stata quindi confermata la lettura della contestazione come riferita in modo chiaro all'attività concorrenziale, la congruità tra contestazione e lettera di licenziamento e la valutazione della sussistenza dell'addebito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice non è vincolato alle previsioni disciplinari del contratto collettivo quando valuta la condotta alla luce della nozione legale di giusta causa e della sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario, tanto più se si tratta di inadempimento degli obblighi contrattuali legalmente tipizzato. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Sennonchè il ricorrente, da un lato, non dà conto dell’effettività delle asserite inesattezze, limitandosi a ribadire la propria versione in ordine alla lettura da dare alla lettera di contestazione, dall’altro non sottopone a specifica impugnazione l’affermazione di cui alla motivazione dell’impugnata sentenza per cui quello stesso giorno al ricorrente l’addebito veniva contestato verbalmente, spiegato in cosa consistesse, ottenendo dal medesimo una piena ammissione, sicchè si deve ritenere corretta la lettura operata dalla Corte territoriale della lettera di contestazione come chiaramente riferibile all’addebito consistente nella violazione del divieto di operare in concorrenza e derivare da qui non solo la congruità tra la lettera di contestazione e la successiva lettera di licenziamento ma altresì la correttezza logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della mancanza addebitata.
Nel caso esaminato, le contestazioni sulla specificità e sull'immutabilità non sono state accolte perché il lavoratore non ha dimostrato le asserite inesattezze fattuali e non ha specificamente censurato l'accertamento della contestazione verbale, chiarita e ammessa; la Corte ha quindi ritenuto chiara la contestazione scritta e coerente con la successiva lettera di licenziamento.
Quanto poi alla proporzionalità della sanzione, conclusione cui perviene la Corte territoriale e che il ricorrente censura con il terzo motivo, si deve ritenere l’infondatezza del medesimo per non essere il giudice vincolato alle previsioni rese in materia disciplinare in sede collettiva, tanto più quando, come nel caso di specie, la condotta da apprezzare alla stregua del parametro dato dalla nozione legale di giusta causa, ovvero in relazione alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro, si concreti in una ipotesi pure legalmente tipizzata di inadempimento degli obblighi contrattuali.
La violazione dell'obbligo di fedeltà va valutata alla luce della nozione legale di giusta causa e dell'idoneità della condotta a ledere il vincolo fiduciario. Il giudice non è vincolato alle previsioni disciplinari collettive, in particolare quando il fatto integra un inadempimento degli obblighi contrattuali legalmente tipizzato.
artt. 45 e 48 CCNL per il settore telecomunicazioni
Quanto poi alla proporzionalità della sanzione, conclusione cui perviene la Corte territoriale e che il ricorrente censura con il terzo motivo, si deve ritenere l’infondatezza del medesimo per non essere il giudice vincolato alle previsioni rese in materia disciplinare in sede collettiva, tanto più quando, come nel caso di specie, la condotta da apprezzare alla stregua del parametro dato dalla nozione legale di giusta causa, ovvero in relazione alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro, si concreti in una ipotesi pure legalmente tipizzata di inadempimento degli obblighi contrattuali.
Le previsioni disciplinari collettive non vincolano il giudice nella valutazione della giusta causa, che deve essere condotta secondo il parametro legale della lesione del vincolo fiduciario; la censura fondata sulle disposizioni collettive è stata quindi respinta.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La specificità della contestazione disciplinare e il rispetto del principio di immutabilità vanno valutati considerando il contenuto complessivo degli addebiti e la loro corrispondenza con quelli posti a fondamento del licenziamento; una contestazione chiarita verbalmente e ammessa dal lavoratore può concorrere a confermare la corretta comprensione dell'addebito.
- Chi deduce l'inesattezza degli elementi fattuali posti a fondamento della contestazione deve darne conto in modo specifico e, in sede di legittimità, censurare puntualmente gli accertamenti rilevanti della sentenza impugnata.
- La valutazione della giusta causa non è vincolata alle tipizzazioni disciplinari del contratto collettivo: il giudice deve applicare la nozione legale, considerando in particolare se la condotta sia idonea a ledere il vincolo fiduciario, anche quando essa costituisca un inadempimento contrattuale legalmente tipizzato.
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