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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11007/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con mansioni di direttore di filiale impugnava il licenziamento intimatogli dalla banca per gravi e reiterate carenze nei compiti di direzione, supervisione e controllo, connesse a un ingente e anomalo giro di assegni e operazioni riferibili a un unico cliente e poste in essere anche dal vice direttore. Il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento; la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 10 aprile 2018, aveva confermato la decisione, ritenendo provate le irregolarità e la responsabilità del direttore, tempestiva la contestazione disciplinare, non leso il diritto di difesa e proporzionata la sanzione espulsiva. La banca aveva inoltre proposto domanda riconvenzionale per recuperare le somme recate dagli assegni insoluti, ritenuta fondata nei precedenti gradi. Il lavoratore ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5 della legge n. 604/1966, sostenendo che i giudici avessero accertato le irregolarità senza verificare il nesso con la sua condotta e la riferibilità personale dei fatti, trascurando le prove testimoniali e la consulenza tecnica di parte; (2) nullità della sentenza per avere escluso la tardività della contestazione, nonostante l’ampiezza temporale dell’indagine ispettiva svolta senza contraddittorio e il dedotto pregiudizio difensivo; (3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo di essere rimasto all’oscuro delle operazioni del vice direttore e che il danno alla banca sarebbe derivato dal blocco degli assegni disposto dalla stessa; (4) violazione degli artt. 3 e 111 Cost., 421 c.p.c. e 2697 e 2724 c.c., per la mancata ammissione della prova testimoniale e per non avere il giudice utilizzato i poteri istruttori o concesso un termine per articolare meglio i capitoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le singole censure, perché i quattro motivi, considerati complessivamente, non si confrontavano con la motivazione della sentenza d’appello e si limitavano a riproporre una diversa impostazione difensiva. La Corte territoriale aveva verificato le irregolarità e aveva affermato, con statuizione non specificamente impugnata, la piena consapevolezza del lavoratore e la riferibilità a lui anche di condotte commissive disciplinarmente rilevanti, oltre alla violazione degli obblighi di direzione e controllo. Aveva inoltre ritenuto congrua la durata dell’indagine in ragione della complessità della vicenda, tempestiva la contestazione, non leso il diritto di difesa per la mancata partecipazione all’indagine ispettiva e proporzionato il licenziamento per la lesione del vincolo fiduciario derivante dall’omessa o ritardata attività di controllo e segnalazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente: Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Sennonchè lo sviluppo di una simile tesi ed i profili di censura che su questa base formula, articolandoli su quattro motivi, appunto per la radicale differenza di impostazione tra la sentenza impugnata e la proposta impugnazione, non si misurano con le argomentazioni, certo non qualificabili come frutto di un error in procedendo, come sembrerebbe emergere dalla rubrica del terzo motivo, ma anzi fondate su una puntuale verifica delle rilevate irregolarità, spinta fino al punto di pervenire all’affermazione, non fatta oggetto di specifica impugnazione, di una piena consapevolezza delle stesse da parte del ricorrente e della riferibilità al medesimo, al di là della mera culpa in vigilando, di condotte commissive disciplinarmente rilevanti

    La Corte ha escluso che la decisione d’appello fosse viziata da error in procedendo: i motivi non si confrontavano con le ragioni della pronuncia e non censuravano specificamente l’accertamento della consapevolezza e della riferibilità al lavoratore delle condotte disciplinarmente rilevanti.

  • L. n. 604 del 1966, art. 5

    Sennonchè lo sviluppo di una simile tesi ed i profili di censura che su questa base formula, articolandoli su quattro motivi, appunto per la radicale differenza di impostazione tra la sentenza impugnata e la proposta impugnazione, non si misurano con le argomentazioni, certo non qualificabili come frutto di un error in procedendo, come sembrerebbe emergere dalla rubrica del terzo motivo, ma anzi fondate su una puntuale verifica delle rilevate irregolarità, spinta fino al punto di pervenire all’affermazione, non fatta oggetto di specifica impugnazione, di una piena consapevolezza delle stesse da parte del ricorrente e della riferibilità al medesimo, al di là della mera culpa in vigilando, di condotte commissive disciplinarmente rilevanti

    Nel caso concreto la Corte ha reputato che i giudici di merito avessero accertato le irregolarità e la loro riferibilità al dipendente, anche sulla base di condotte commissive, e ha dichiarato inammissibili le censure che non si misuravano con tale accertamento.

  • art. 421 c.p.c.

    Per quanto articolata su quattro motivi l’impugnazione proposta, considerata nel suo complesso, si rivela essenzialmente volta a censurare la scelta, tanto del primo giudice, quanto, ancor più, della Corte territoriale, di impostare il giudizio in ordine alla legittimità o meno del licenziamento del ricorrente in termini tali da incentrare l’accertamento sulla verifica dell’effettiva sussistenza delle irregolarità rilevate dalla Banca datrice in sede ispettiva, per derivare da qui l’attribuzione al ricorrente della responsabilità in relazione al loro verificarsi per violazione degli obblighi di direzione e controllo che allo stesso competevano quale direttore della filiale

    La Corte non ha riconosciuto che i poteri istruttori officiosi dovessero supplire alle carenze dedotte dal ricorrente: ha dichiarato inammissibile il motivo nel quadro di un’impugnazione che riproponeva la propria tesi senza confrontarsi con l’accertamento e la motivazione d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    Sennonchè lo sviluppo di una simile tesi ed i profili di censura che su questa base formula, articolandoli su quattro motivi, appunto per la radicale differenza di impostazione tra la sentenza impugnata e la proposta impugnazione, non si misurano con le argomentazioni, certo non qualificabili come frutto di un error in procedendo, come sembrerebbe emergere dalla rubrica del terzo motivo, ma anzi fondate su una puntuale verifica delle rilevate irregolarità, spinta fino al punto di pervenire all’affermazione, non fatta oggetto di specifica impugnazione, di una piena consapevolezza delle stesse da parte del ricorrente e della riferibilità al medesimo, al di là della mera culpa in vigilando, di condotte commissive disciplinarmente rilevanti

    La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla prova non superassero l’accertamento di merito delle irregolarità e della loro riferibilità al dipendente; non ha formulato una diversa regola generale di riparto dell’onere probatorio.

  • art. 2724 c.c.

    Sennonchè lo sviluppo di una simile tesi ed i profili di censura che su questa base formula, articolandoli su quattro motivi, appunto per la radicale differenza di impostazione tra la sentenza impugnata e la proposta impugnazione, non si misurano con le argomentazioni, certo non qualificabili come frutto di un error in procedendo, come sembrerebbe emergere dalla rubrica del terzo motivo, ma anzi fondate su una puntuale verifica delle rilevate irregolarità, spinta fino al punto di pervenire all’affermazione, non fatta oggetto di specifica impugnazione, di una piena consapevolezza delle stesse da parte del ricorrente e della riferibilità al medesimo, al di là della mera culpa in vigilando, di condotte commissive disciplinarmente rilevanti

    La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è stata ricondotta alla complessiva inammissibilità del ricorso, perché non si confrontava con l’accertamento di merito e con la motivazione impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur articolato in più motivi, si limita a riproporre la ricostruzione difensiva della parte senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura processuale non può essere fondata sulla sola prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie: occorre contestare specificamente gli accertamenti decisivi compiuti dal giudice di merito, compresa l’affermazione di consapevolezza e di riferibilità delle condotte al dipendente.
  • In una controversia disciplinare relativa alle funzioni direttive, la responsabilità può essere valutata non soltanto in relazione alla materiale esecuzione delle operazioni irregolari, ma anche rispetto all’omesso o ritardato esercizio degli obblighi di direzione, supervisione, controllo e segnalazione; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che la violazione di tali doveri e la lesione dell’affidamento datoriale giustificassero la sanzione espulsiva.
  • La durata dell’indagine interna e la tempestività della contestazione disciplinare vanno valutate, secondo la decisione di merito confermata in questo giudizio, anche in rapporto alla complessità della vicenda; la mancata partecipazione del dipendente all’indagine ispettiva non determina di per sé una lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro

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