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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11368/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il titolare di un’impresa edile artigiana aveva proposto opposizione al verbale di accertamento relativo agli addebiti contributivi e assicurativi derivanti dall’assunzione di lavoratori con contratti part-time in misura superiore al limite del 3% previsto dall’art. 97 del CCNL del settore. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto l’opposizione anche nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 900/2016, depositata il 25 ottobre 2016, aveva rigettato l’impugnazione dell’INAIL. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341 del 1995, dell’art. 97 del CCNL 23 luglio 2008, del D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 6, comma 3, 8 e 9, e del D.L. n. 338 del 1989, art. 1. Ha contestato che la violazione del limite collettivo, pur senza determinare la nullità dei contratti part-time, non comportasse la commisurazione dei premi alla retribuzione imponibile riferita all’orario normale. Secondo l’INAIL, la pretesa dipendeva dall’interpretazione congiunta della disciplina legislativa e della clausola collettiva, indipendentemente dalla validità dei contratti individuali.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, nel settore edile, il minimale contributivo previsto dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 riguardi anche l’orario di lavoro assunto a parametro e che la clausola collettiva che limita al 3% i rapporti part-time concorra a individuare il valore complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa. Per i rapporti part-time eccedenti tale limite, la contribuzione va quindi commisurata alla retribuzione dovuta per l’orario normale, senza che occorra dichiarare nullo il contratto individuale. La riduzione dell’attività non equivale alla sospensione del sinallagma: il minimale può essere escluso per sospensione legittima nei casi previsti, non per la riduzione dell’orario oltre il limite collettivo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 244/1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341/1995

    Pertanto, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

    Per le imprese edili, la contribuzione deve essere calcolata su una retribuzione riferita a un numero di ore non inferiore all’orario normale collettivo; la riduzione dell’orario derivante da assunzioni part-time oltre il limite collettivo non consente di abbattere il minimale contributivo.

  • D.L. n. 338/1989, art. 1, convertito dalla L. n. 389/1989

    Come è stato tempestivamente chiarito da Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata delle affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, la previsione dell’art. 29, cit., che incide sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.

    Il minimale legale non crea un’autonoma obbligazione retributiva, ma determina la misura della retribuzione da assumere ai fini previdenziali, verificando il rispetto del minimale contributivo.

  • Art. 97 del CCNL delle imprese artigiane del settore edilizia del 23 luglio 2008

    Nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% della forza-lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro.

    Il limite collettivo del 3% dei lavoratori part-time, per la determinazione dell’imponibile contributivo, comporta che le retribuzioni relative ai rapporti eccedenti siano parametrate alla retribuzione dovuta per l’orario normale; la clausola non opera come limite all’autonomia negoziale né determina di per sé la nullità dei contratti.

Massime di principio

  • Il minimale contributivo è autonomo rispetto all’obbligazione retributiva: può essere calcolato su una retribuzione e su un orario di lavoro superiori a quelli effettivamente retribuiti, assumendo come parametro l’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale.
  • Nel settore edile, quando il contratto collettivo vieta di superare una determinata percentuale di lavoratori part-time, le retribuzioni dei rapporti part-time eccedenti il limite concorrono all’imponibile contributivo secondo il valore della retribuzione dovuta per l’orario normale, senza necessità di accertare la nullità dei contratti individuali.
  • La riduzione dell’attività lavorativa, in presenza di prestazione e retribuzione parziali, non equivale alla sospensione del sinallagma funzionale e non esclude il minimale contributivo. L’esclusione è ammessa per la sospensione legittima nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

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