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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11379/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice, assunta dal Ministero con reiterati contratti a tempo determinato, aveva chiesto il pagamento delle maggiorazioni retributive conseguenti alla progressione stipendiale per anzianità, calcolata includendo tutti i periodi di servizio a termine e applicando il trattamento previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Il Tribunale di Ancona accolse la domanda; la Corte d’appello di Ancona confermò la condanna con sentenza n. 157/2015, depositata il 27 aprile 2015. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione della direttiva 1999/70/CE, dell’accordo quadro e di disposizioni legislative e collettive, sostenendo che le esigenze temporanee del servizio scolastico e la discontinuità dei rapporti impedissero di valorizzare l’anzianità; ha inoltre invocato l’equiparazione già riconosciuta ai supplenti in altri istituti e il rischio di una discriminazione alla rovescia nei confronti del personale di ruolo. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che la pretesa fosse retributiva e soggetta al termine quinquennale, e ha richiamato le regole sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti a termine successivi. Ha dedotto anche l’applicabilità del termine quinquennale previsto dalla legge n. 183 del 2011, art. 4, comma 43. La lavoratrice è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro: l’anzianità maturata con contratti a termine nel settore scolastico deve essere riconosciuta ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato, salvo una giustificazione oggettiva riferita a elementi precisi e concreti delle mansioni o delle modalità di lavoro. La legittimità del ricorso al termine, la natura non di ruolo del rapporto, la separazione tra contratti successivi e l’equiparazione in altri istituti non giustificano, da sole, la disparità retributiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Ministero non aveva indicato con precisione i periodi oggetto della domanda e gli elementi necessari a verificare l’utilità concreta dell’accoglimento della censura sulla prescrizione; il generico riferimento a ratei risalenti al 2002 non era sufficiente e i dati non risultavano dalla sentenza impugnata. La Corte ha tuttavia enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo cui la domanda di equiparazione retributiva è di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.; il termine decorre, anche se i contratti a termine sono illegittimi, dall’insorgenza dei crediti maturati durante ciascun rapporto e, per quelli maturati alla cessazione, da tale momento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la lavoratrice non ha svolto attività difensiva. Escluso l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE

    nel settore sco(astico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

    La clausola è direttamente applicabile e vieta di negare ai lavoratori a termine della scuola la progressione stipendiale basata sull’anzianità riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, in mancanza di una giustificazione oggettiva; le disposizioni collettive incompatibili devono essere disapplicate.

  • art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.

    Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perchè è quest’ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perchè, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.

    La domanda con cui il dipendente a termine rivendica, in applicazione del principio di non discriminazione, il trattamento retributivo del lavoratore comparabile è una domanda di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale applicabile alla corrispondente obbligazione retributiva.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.

    Il termine quinquennale decorre autonomamente per i crediti retributivi sorti durante ciascun rapporto dalla data della loro insorgenza; per i crediti maturati alla cessazione decorre dalla cessazione. La regola vale anche quando il termine apposto ai contratti sia illegittimo, nell’impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.

    Anche i crediti riconducibili alle indennità spettanti alla cessazione sono assoggettati al termine quinquennale; per quelli che maturano alla cessazione, la prescrizione inizia da tale momento.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

    Il ricorso deve esporre i fatti in modo da consentire alla Cassazione di valutare l’utilità concreta della censura e di esercitare i propri poteri decisori evitando rinvii inutili; l’inosservanza degli oneri di completezza e specificità può impedire tale verifica.

  • art. 366 c.p.c.

    Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

    Per ciascun motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali indispensabili a dimostrare quale utilità concreta deriverebbe dall’accoglimento; una censura priva dei dati necessari a verificarne la rilevanza è inammissibile.

  • art. 384, commi 2 e 4, c.p.c.

    L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

    La Cassazione deve decidere la causa senza rinvio quando la prosecuzione del giudizio comporterebbe un inutile dispendio processuale, coerentemente con il principio di ragionevole durata.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Ferma la dichiarazione di inammissibilità, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poichè sulla natura dell’azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perchè la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.

    La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto su una questione proposta da un motivo inammissibile quando sussistano le condizioni per l’esercizio della funzione nomofilattica.

  • art. 69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione, infatti, detta regole che non possono essere qualificate di contabilità pubblica, giacchè incidono direttamente sui diritti soggettivi che scaturiscono dal rapporto di impiego.

    La disciplina speciale sulla prescrizione prevista per il personale in regime di diritto pubblico non si applica all’impiego pubblico contrattualizzato, perché incide sui diritti soggettivi derivanti dal rapporto e non costituisce una regola di contabilità pubblica.

  • art. 36 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perchè, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.

    Il divieto di conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato nell’impiego pubblico contrattualizzato esclude, anche in caso di illegittimità dei contratti a termine, il presupposto del metus che giustificherebbe la sospensione della decorrenza della prescrizione durante il rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.

    L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal pagamento materiale mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di computare l’anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili. Una disparità è giustificabile solo sulla base di elementi precisi e concreti relativi alle mansioni o alle modalità di svolgimento del lavoro; non bastano la natura non di ruolo, la successione di contratti, le esigenze che giustificano l’apposizione del termine o una disciplina collettiva generale.
  • Il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego è distinto dalla disciplina volta a prevenire l’abuso nella successione dei contratti a termine: il diritto alla parità di trattamento può operare anche quando l’apposizione del termine sia legittima.
  • La domanda con cui un dipendente pubblico assunto a termine chiede, per effetto del principio di non discriminazione, il trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile è una domanda di adempimento contrattuale, non una domanda risarcitoria per mancata attuazione di una direttiva; si applica quindi la prescrizione quinquennale prevista per i crediti retributivi periodici.
  • Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il termine quinquennale per i crediti retributivi decorre dalla loro insorgenza durante ciascun rapporto e, per i crediti maturati alla cessazione, dalla cessazione del rapporto. La regola vale anche per crediti derivanti da contratti a termine illegittimi, poiché il divieto di conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato esclude il presupposto del metus che giustificherebbe la sospensione della prescrizione.
  • Nel ricorso per cassazione l’interesse all’impugnazione deve essere concreto e valutato con riferimento a ciascun motivo. Il ricorrente deve allegare gli elementi fattuali necessari a dimostrare l’utilità dell’accoglimento; l’omessa indicazione dei periodi interessati e dei dati indispensabili alla verifica della prescrizione rende inammissibile la censura.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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