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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01983/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento differito di eccesso di velocità rilevato con autovelox fisso dalla polizia municipale su una strada comunale di Firenze. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione, mentre il tribunale, riformando, aveva annullato il verbale ritenendo che la strada non fosse idonea all'installazione della postazione fissa perché non classificabile come strada urbana di scorrimento e quindi non rientrante tra quelle sulle quali, ai sensi dell'art. 4 d.l. 121/2002, è consentita l'installazione senza presenza diretta degli agenti. Il tribunale aveva inoltre compensato le spese di entrambi i gradi per l'incertezza giurisprudenziale sulla disapplicazione del decreto prefettizio e sulla classificazione della strada. Il ricorso principale censurava solo la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe richiamato un contrasto giurisprudenziale inesistente. Il comune, con ricorso incidentale, deduceva violazione dell'art. 4 d.l. 121/2002 e dell'art. 2 c.d.s. e anche il difetto di giurisdizione, ma tali impugnazioni sono state dichiarate tardive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per tardività il controricorso e il ricorso incidentale del comune, poiché notificati oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Ha poi rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il motivo sulle spese: la compensazione era giustificata perché, al momento di introduzione della lite, esisteva un effettivo contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di disapplicare l'atto prefettizio di classificazione della strada e sulle condizioni per l'installazione degli autovelox fissi. La Corte ha escluso la statuizione sulle spese di legittimità per l'assenza di attività difensiva dell'intimato, ma ha dato atto dell'obbligo per entrambe le parti, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro della regolazione delle spese; non emerge una specifica interpretazione autonoma, se non nel confronto con la disciplina della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    La Corte ribadisce che la norma costituisce una clausola generale/elastica, rimessa alla specificazione del giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge; l'oggettiva opinabilità delle questioni e l'oscillante giurisprudenza possono integrare gravi ed eccezionali ragioni quando rilevino rispetto al momento in cui la lite è sorta.

  • art. 370 c.p.c.

    Usato, in combinato con l'art. 371 c.p.c., per affermare la tardività del controricorso e del ricorso incidentale notificati oltre quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato per il termine di proposizione del ricorso incidentale e del controricorso; il superamento del termine comporta inammissibilità per tardività.

  • art. 4 d.l. 121/2002

    La Corte richiama la giurisprudenza sul potere del prefetto di individuare le strade per il controllo elettronico della velocità e sulla possibilità di sindacare/disapplicare l'atto prefettizio solo per vizi di legittimità, non per valutazioni di merito.

  • art. 2 c.d.s.

    Richiamato per la classificazione della strada e per la verifica delle caratteristiche strutturali richieste affinché una strada possa rientrare tra quelle idonee all'installazione degli autovelox fissi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo per il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. può essere legittimamente fondata sull'oggettiva opinabilità della questione o su un contrasto giurisprudenziale esistente al momento in cui la lite è stata introdotta, purché tale incertezza sia rilevante rispetto alle questioni effettivamente decise e alla soccombenza.
  • La norma che consente la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni ha natura di clausola generale: il giudice di merito deve concretizzarla alla luce del contesto della controversia, e la relativa valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato sulla violazione di legge.
  • Nel giudizio di cassazione, il controricorso e il ricorso incidentale devono essere proposti nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale; la loro notificazione oltre tale termine ne comporta l'inammissibilità per tardività.
  • In tema di controllo elettronico della velocità, il potere prefettizio di individuare le strade non è sindacabile nel merito, ma resta pur sempre controllabile nei limiti dei vizi di legittimità; la verifica delle caratteristiche strutturali imposte dalla legge per la classificazione della strada è decisiva ai fini della legittimità dell'installazione.
  • Quando l'intimato non svolge attività difensiva, non vi è spazio per porre a suo carico le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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