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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22429/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura/vendita di un centro di lavoro industriale personalizzato. La società venditrice sosteneva di aver concluso il contratto con l'acquirente nel settembre 2016, con ordine confermato e specifiche tecniche concordate, e di aver dato avvio alla produzione tramite la casa madre estera dopo il versamento di un acconto. L'acquirente, ritenendo essenziale la consegna entro dicembre 2016, aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto e chiesto la restituzione del doppio della caparra e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria della venditrice e, in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'acquirente, aveva dichiarato risolto il contratto, condannando la venditrice alla restituzione dell'acconto. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la venditrice ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, comma 2, c.c. e 1457 c.c., e dell'art. 1457 c.c., contestando in sostanza l'accertamento dell'essenzialità del termine di consegna, la prevalenza della pattuizione specifica sulle condizioni generali di contratto e la qualificazione della clausola delle condizioni generali come vessatoria e non efficacemente approvata; ha inoltre censurato la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, chiedendo un nuovo esame del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, tendessero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva svolto un accertamento di merito congruo e coerente sull'essenzialità del termine ex art. 1457 c.c., sulla prevalenza della pattuizione specifica di consegna rispetto alle condizioni generali predisposte dal venditore e sulla mancata specifica approvazione della clausola vessatoria. Le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono state reputate inammissibili anche perché proposte in un contesto di doppia conforme senza indicazione delle differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    Le clausole vessatorie contenute in condizioni generali predisposte da una parte richiedono specifica approvazione per iscritto; in mancanza, sono inefficaci nei confronti dell'aderente.

  • art. 1457 c.c.

    L'essenzialità del termine di adempimento va accertata come questione di fatto dal giudice di merito, valorizzando le espressioni usate dalle parti, la natura e l'oggetto del contratto, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di legge effettivamente prospettato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, le censure sul vizio di motivazione sono inammissibili se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro richiamato per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di esito negativo del ricorso.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'essenzialità del termine di adempimento ex art. 1457 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, non è sindacabile in cassazione.
  • Quando il termine di consegna o di esecuzione è stato oggetto di specifica trattativa tra le parti, la pattuizione individuale prevale sulle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente, salvo diversa e valida disciplina negoziale.
  • Le clausole inserite in condizioni generali predisposte da una parte e aventi carattere vessatorio necessitano di specifica approvazione per iscritto; in difetto, non possono essere opposte all'altra parte.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove e delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • Nel regime della doppia conforme, la censura per vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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