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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24108/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una procedura interna di progressione economica e di inquadramento per il personale del Ministero dell'interno. Una dipendente, assunta nel 1999 e in servizio presso la Questura di Trento, aveva partecipato e superato un concorso interno per il passaggio all'Area III con decorrenza che assumeva dovesse essere giuridica ed economica dal 14 dicembre 2007, ma il formale inquadramento risultò solo dal 12 febbraio 2008. Successivamente partecipò alla selezione del 2010 per il passaggio dalla fascia F1 alla fascia F2, fu collocata utilmente in graduatoria e inquadrata in F2 con decorrenza 1 gennaio 2010. In seguito, a seguito di una vicenda contenziosa promossa da altri lavoratori, il Ministero adottò provvedimenti del 2020 che rielaboravano gli esiti della procedura, escludendo alcuni dipendenti e chiedendo alla lavoratrice la restituzione delle somme corrisposte dal 2010 al 2020; la stessa lamentava inoltre la perdita della possibilità di accedere alle successive selezioni per F3. In primo grado il Tribunale accolse parzialmente il ricorso, ritenendo formato un giudicato favorevole alla lavoratrice per effetto di altra decisione divenuta irrevocabile, dichiarando insussistente il diritto alla ripetizione e ordinando la reimmissione in graduatoria, ma respingendo la domanda sulle differenze retributive per F3 per difetto di prova. In appello entrambe le parti impugnarono, e la Corte d'appello rigettò gli appelli. In cassazione il Ministero dedusse, con cinque motivi, la violazione delle norme sul giudicato e sul processo civile: sostenne che la Corte territoriale avesse erroneamente dato prevalenza a un giudicato successivo rispetto a uno precedente, avesse ammesso l'idea che un giudicato potesse essere superato da un altro contrastante, avesse negato o confuso il contrasto tra i giudicati, avesse erroneamente ritenuto posteriore il giudicato rilevante e avesse omesso di motivare sul punto decisivo dell'anteriorità del primo giudicato. La lavoratrice resistette e propose ricorso incidentale subordinato, contestando la soluzione del conflitto di giudicati e riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, le domande subordinate sulla non ripetibilità delle somme per prescrizione o per affidamento tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale del Ministero dell'interno, ritenendo che il giudicato formatosi per primo, avente natura costitutiva e relativo all'annullamento della graduatoria concorsuale, prevalga e non possa essere reso inefficace da una sentenza successiva che, pur irrevocabile, abbia affermato la validità della medesima procedura. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché il contrasto tra i giudicati esisteva ma doveva essere risolto nel senso della prevalenza del primo giudicato; ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice, perché le questioni assorbite nel merito possono essere riproposte al giudice di rinvio e non sono ammissibili in cassazione se proposte dalla parte vittoriosa con ricorso condizionato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale formatosi per primo fa stato tra le parti e, se ha natura costitutiva, produce una modifica della situazione giuridica che non può essere rimossa da una decisione successiva incompatibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale non consente di attribuire prevalenza a una sentenza successiva quando una precedente abbia già definitivamente inciso in senso costitutivo sul rapporto controverso.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non può ammettersi la formazione di un giudicato successivo contrastante al solo fine di superare quello anteriore.

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti delle impugnazioni e alla stabilità della decisione passata in giudicato.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sul giudicato nei motivi del ricorso principale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sul giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa motivazione su un fatto decisivo relativo all'anteriorità del giudicato ritenuto prevalente.

  • art. 1 del Prot. Addiz. alla CEDU

    Richiamato dalla lavoratrice in via subordinata per sostenere la non ripetibilità delle somme percepite in base al legittimo affidamento sulla spettanza definitiva della posizione economica.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in relazione all'inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In presenza di due giudicati tra le stesse parti riferiti alla medesima vicenda, il conflitto va risolto dando prevalenza al giudicato formato per primo quando esso abbia prodotto un effetto costitutivo sulla situazione giuridica, perché la modifica ormai consolidata non può essere rimossa da una sentenza successiva incompatibile.
  • Il giudicato costitutivo che annulla una graduatoria o comunque incide definitivamente sulla validità di una procedura non può essere neutralizzato da una decisione successiva che, sebbene passata in giudicato, ne affermi la validità; tale seconda decisione è, in sostanza, inutilmente pronunciata rispetto a una situazione già modificata in via definitiva.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile, perché tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio e non vi è un rigetto implicito da censurare.
  • Quando il contrasto tra giudicati è solo apparente, il giudice di legittimità deve individuare il titolo giuridico realmente prevalente alla luce della sequenza temporale e della natura degli effetti della decisione, non limitarsi a constatare l'esistenza di pronunce potenzialmente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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