Cassazione Civile, Ordinanza n. 19395/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società contribuente, poi annullato in primo grado e nuovamente in discussione in appello. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione della CTP, accogliendo le ragioni del contribuente sul presupposto che, in relazione all’attività istruttoria svolta dall’Ufficio, dovesse essere rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, quando la documentazione richiesta in sede di accesso viene poi consegnata presso gli uffici dell’Amministrazione e l’attività prosegue "a tavolino", non occorre un nuovo verbale di chiusura delle operazioni né un ulteriore termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso; ha inoltre richiamato la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati e la regola della prova di resistenza per i primi. Con il secondo motivo ha dedotto un’ulteriore violazione di legge dell’art. 12 L. 212/2000, che però è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso. Ha affermato che il termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si collega alle attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si estende automaticamente alla successiva acquisizione documentale avvenuta presso gli uffici dell’Amministrazione, nell’ambito di una prosecuzione dell’istruttoria a tavolino. Nel caso concreto, essendo già decorso il termine di 60 giorni tra l’accesso e la notifica dell’atto, non era necessario attendere un nuovo termine dalla consegna dei documenti all’Ufficio. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indichi in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali difese non siano pretestuose. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
è stata invocata come norma di denuncia della violazione di legge dedotta con il primo motivo di ricorso
il termine dilatorio di 60 giorni opera per le attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente; non si estende automaticamente alla successiva attività istruttoria svolta presso l’Ufficio dopo la consegna documentale
art. 24823/2015
le Sezioni Unite hanno chiarito che per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare invalidità dell’atto solo se il contribuente allega concrete ragioni difensive non pretestuose; per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo nei casi specificamente previsti
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi di accesso, ispezione e verifica, ma non impone un ulteriore termine quando l’Amministrazione prosegua l’istruttoria presso i propri uffici sulla base di documenti acquisiti successivamente.
- La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente deduca in giudizio, in modo concreto, le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultino meramente pretestuose.
- Nei tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale esiste solo quando previsto espressamente da una specifica disposizione normativa.
- Ai fini della validità dell’accertamento, occorre distinguere tra attività svolta nei locali del contribuente e successiva attività istruttoria "a tavolino", poiché solo la prima integra il presupposto tipico del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Come è indicizzato
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