Sentenza del 31/03/2025 n. 120 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI (anno 2018) per €15.120,00 per omessa denuncia e omesso versamento. La ricorrente sosteneva che le superfici destinate a impianto fotovoltaico non sono assoggettabili a TARI perché producono solo rifiuti speciali (RAEE e strutture metalliche) e residui di sfalcio non soggetti al tributo, invocando l'art.1, comma 649 (ed altri) e le esenzioni del regolamento comunale; contestava inoltre l'obbligo di presentare la dichiarazione e chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per assenza di dolo e la sospensione dell'atto per mancanza di liquidità.
La decisione
Il Tribunale Tributario ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sospensione dell'esecutività per mancanza del fumus e del periculum. Sul merito ha ritenuto infondata l'eccezione di non assoggettabilità: l'impianto fotovoltaico comporta presenza antropica sistematica per controlli, manutenzioni, pulizie e sfalci, con produzione di rifiuti urbani o assimilati; pertanto le superfici tassabili (strade di passaggio e aree di manovra) sono correttamente state assoggettate e l'obbligo di dichiarazione è dovuto. Le sanzioni sono state confermate poiché non provata la buona fede. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1 comma 649, L. 27 dicembre 2013 n. 147
La norma esclude dalla superficie assoggettabile a TARI le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; il giudice interpreta che l'esenzione non opera se è presente attività antropica e manutentiva che determina produzione di rifiuti urbani o assimilati.
art. 1 comma 684, L. n. 147/2013
Richiamata nella prospettazione della ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi; il giudice ritiene che, quando sussiste la potenzialità di produzione di rifiuti e la possibilità di usufruire del servizio comunale, l'obbligo dichiarativo e tributario sussiste.
Regolamento comunale art. 9 comma 2 lett. b
La ricorrente invocava l'esclusione per residui di sfalcio; il tribunale chiarisce che l'esenzione per sfalci riguarda superfici agricole produttive e residui utilizzati in agricoltura/selvicoltura, mentre nel caso di impianto fotovoltaico l'attività non è agricola e richiede manutenzioni che comportano presenza umana e produzione di rifiuti assoggettabili.
Regolamento comunale art. 9 comma 1 lett. B
Richiamato dalla difesa ma ritenuto inapplicabile: l'esenzione prevista opera solo per superfici agricole produttive; non si applica al sito fotovoltaico oggetto di manutenzione professionale.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico può essere assoggettato a TARI se dalla sua gestione deriva presenza antropica sistematica (manutenzione, controlli, sfalci, pulizie) e quindi potenzialità di produzione di rifiuti urbani o assimilati.
- L'esclusione della superficie dalla base imponibile per produzione prevalente di rifiuti speciali vale solo se effettivamente non vi è produzione continuativa di rifiuti urbani/assimilati e non vi è presenza umana sistematica per attività che generino tali rifiuti.
- Le esenzioni per residui di sfalcio e potature previste per superfici agricole si applicano solo a superfici effettivamente produttive in ambito agricolo o forestale e per residui utilizzati in agricoltura/selvicoltura.
- L'obbligo di presentare la dichiarazione TARI sussiste quando esiste la potenzialità di usufruire del servizio comunale e la possibilità di generare rifiuti soggetti al servizio, indipendentemente dall'effettivo uso concreto.
- Le sanzioni tributarie possono essere confermate se non viene provata la buona fede della parte, specialmente in presenza di precedenti controversie con l'ente impositore.
- Per ottenere la sospensione dell'esecutività di un atto tributario è necessario dimostrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; la sola situazione economica precaria non basta senza prova del danno grave e irreparabile.
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