Cassazione Civile, Ordinanza n. 04734/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un compenso professionale pari a euro 67.796,90, oltre accessori, relativo ad attività di consulenza e assistenza in pratiche edilizie. Il decreto era stato opposto dal debitore, il quale aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Belluno, sostenendo che la scrittura privata del 20.10.2018, posta a base del ricorso monitorio, integrasse un accordo transattivo novativo concluso in un rapporto soggetto alla disciplina consumeristica. Il giudice di merito aveva accolto l’eccezione, ritenendo che la scrittura avesse novato le precedenti obbligazioni e che il rapporto fosse stato concluso dal debitore come consumatore, anche perché non era stata spesa la qualità di imprenditore agricolo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il creditore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 1230, 1235, 1965, 1976 e 1988 c.c., sostenendo che la scrittura non era una vera transazione novativa ma una mera ricognizione di debito con promessa di pagamento; inoltre deduceva che l’attività professionale era riferita anche a pratiche edilizie relative a immobili strumentali all’impresa agricola dei debitori, come emergeva dalla menzione dei debiti delle 'ditte Lino ed Emanuele Gambalonga'.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che la scrittura del 20.10.2018, utilizzata come prova scritta ai fini dell’art. 633 c.p.c., non presentava i requisiti della transazione novativa: era diretta alla ricognizione dei debiti verso il professionista e conteneva una mera promessa di pagamento, senza estinzione dei rapporti preesistenti e senza l’introduzione di disposizioni nuove e incompatibili. Ha inoltre escluso che la qualifica di consumatore dipendesse dalla mancata spendita espressa della qualità di imprenditore, rilevando invece la destinazione funzionale del contratto alle esigenze dell’attività imprenditoriale; nel caso concreto l’attività professionale era finalizzata agli interventi su immobili utilizzati per l’impresa agricola e la stessa scrittura richiamava debiti delle 'ditte' dei soggetti coinvolti. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Padova, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la corretta interpretazione della scrittura privata secondo i criteri ermeneutici contrattuali
richiamato per la lettura coordinata delle clausole della scrittura privata
richiamato in relazione ai presupposti della novazione oggettiva, che richiede l'estinzione dell'obbligazione originaria e la sostituzione con una nuova obbligazione incompatibile
richiamato nel ragionamento sulla novazione e sulla incompatibilità tra obbligazioni
richiamato per distinguere la transazione vera e propria dalla mera ricognizione di debito
richiamato nel contesto della disciplina della transazione novativa e dei suoi effetti
richiamato per qualificare la scrittura come promessa di pagamento o ricognizione di debito
la scrittura privata è stata considerata prova scritta idonea a fondare il ricorso per decreto ingiuntivo
art. 33, comma II, lettera u), d.lgs. 206/2005
è la norma applicata dal giudice di merito per attrarre la controversia alla competenza del foro del consumatore, ma la Corte ne ha escluso l’applicabilità nel caso concreto
Massime di principio
- Perché una scrittura privata integri una transazione novativa non basta la regolazione del debito o l’assunzione di una promessa di pagamento: occorre una vera estinzione del rapporto originario e la sostituzione con una nuova obbligazione, oggettivamente incompatibile con la precedente.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, non è decisiva la mancata spendita formale della qualità di imprenditore; rileva invece la funzione concreta del contratto e il suo collegamento, anche non esclusivo, con l’attività imprenditoriale o professionale della parte.
- Un rapporto contrattuale è sottratto alla qualifica di consumo quando è stipulato per soddisfare esigenze, anche solo accessorie o connesse, dell’attività imprenditoriale; resta invece applicabile la tutela del consumatore solo se lo scopo imprenditoriale è marginale o secondario.
- In sede monitoria, la scrittura privata può fungere da prova scritta del credito anche quando contenga una ricognizione del debito o una promessa di pagamento, senza che sia necessario dimostrare una novazione del rapporto.
- La corretta qualificazione del rapporto ai fini della competenza richiede di guardare alla sostanza economico-funzionale dell’operazione e non alla sola formula usata nel documento o alla sola intestazione soggettiva delle parti.
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