Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a soggetti indicati come pretesi eredi di un contribuente deceduto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005, in relazione a una fattura ritenuta rilevante per euro 250.000. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che, nelle more del giudizio, gli appellanti avessero rinunciato all'eredità e che, quindi, non potessero più essere considerati eredi del de cuius. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 480, 521 e 525 c.c. e dell'art. 65, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la rinuncia non fosse a lei opponibile perché revocabile entro il termine decennale per l'accettazione dell'eredità e che la sola delazione ereditaria bastasse a fondare la soggettività passiva tributaria dei chiamati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la rinuncia validamente effettuata produce effetto immediato e retroattivo: il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo tra apertura della successione e rinuncia, né per il solo fatto di essere stato tra i successibili ex lege o di aver presentato la dichiarazione di successione. La revoca della rinuncia è possibile entro dieci anni solo se nel frattempo non vi sia stata accettazione da parte di altri chiamati, ma ciò non muta la regola per cui, una volta rinunciato, il chiamato non è soggetto passivo dei debiti ereditari. È stata quindi confermata la decisione di merito e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
fissa il termine di prescrizione decennale per esercitare il diritto di accettare l'eredità; la Corte lo richiama per escludere che la mera revocabilità della rinuncia faccia permanere la soggettività passiva del rinunciante.
la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo e il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione.
la quota del rinunziante si devolve ai successibili ulteriori secondo le regole della successione legittima, con effetto immediato della rinuncia.
richiamato quale disposizione applicabile alla devoluzione in caso di rinuncia nella successione testamentaria.
indicato come rimedio a tutela del creditore contro la rinuncia all'eredità, mediante impugnazione della rinuncia.
consente la revoca della rinuncia entro il termine per accettare l'eredità, purché non vi sia stata accettazione da parte di altri chiamati.
consente la nomina del curatore dell'eredità giacente, strumento utilizzabile dal creditore per tutelare le proprie ragioni.
richiamato per affermare che l'avviso di accertamento può essere validamente notificato al curatore dell'eredità giacente.
art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
individua gli eredi del contribuente come soggetti obbligati in solido ai debiti tributari del de cuius, ma non estende tale obbligo a chi abbia validamente rinunciato all'eredità.
richiamato per spiegare che l'accettazione dell'eredità, quando interviene, produce effetto ex tunc.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale sulla dedotta violazione di legge posta a base del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato non risponde dei debiti del defunto, compresi quelli tributari, perché la rinuncia opera retroattivamente e lo fa considerare come mai chiamato alla successione.
- La mera delazione ereditaria, la qualità di successibile ex lege o la presentazione della dichiarazione di successione non equivalgono ad accettazione dell'eredità e non fondano, da sole, la responsabilità per i debiti ereditari.
- La revocabilità della rinuncia entro il termine decennale di accettazione non incide sulla non imputabilità al rinunziante dei debiti del de cuius finché la revoca non intervenga e non vi sia accettazione da parte di altri chiamati.
- Il creditore, incluso il fisco, deve utilizzare gli strumenti civilistici di tutela contro la rinuncia o l'assenza di eredi effettivi, come l'impugnazione della rinuncia o la nomina del curatore dell'eredità giacente, senza poter presumere la legittimazione passiva del rinunciante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2021 del 22/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →