Sentenza n. 1271/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio relativo all'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della disciplina di riferimento e l'omessa adeguata valutazione del pericolo per la propria incolumità. A sostegno della domanda ha richiamato l'attività di direttore generale e responsabile vendite di due società, la riscossione dei pagamenti presso i clienti, il volume d'affari e la movimentazione di contanti e assegni, nonché tre denunce presentate tra il 2020 e il 2022 da esponenti delle società per danneggiamento, incendio, tentato furto e tentata estorsione. Ha inoltre lamentato l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per valutare il dimostrato bisogno, la mancata considerazione dei precedenti rinnovi e delle condizioni rimaste immutate, nonché l'omessa motivazione sulle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'art. 42 TULPS subordina il rilascio e il rinnovo della licenza all'esistenza di un effettivo e dimostrato bisogno e attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità tecnica, rinnovata a ogni richiesta di rinnovo. La valutazione deve riguardare l'esistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale per l'incolumità del richiedente, oltre alla sua affidabilità e all'assenza di rischi, anche potenziali, per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice ha ritenuto che l'attività svolta, la movimentazione di denaro e la consistenza degli interessi economici non siano sufficienti, di per sé, a dimostrare il bisogno. Gli episodi criminosi richiamati non avevano riguardato direttamente il ricorrente, ma altri esponenti delle società, e risultavano comunque risalenti al periodo 2020-2022, senza ulteriori episodi diretti contro il ricorrente o il personale delle società. Pertanto non esprimevano un rischio attuale e concreto per la sua incolumità. Il TAR ha inoltre ritenuto che le osservazioni procedimentali fossero state esaminate e confutate dall'amministrazione. I precedenti rinnovi non impongono un obbligo di motivazione rafforzata né generano un affidamento al rinnovo, poiché il titolo è temporaneo, eccezionale e soggetto a riesame continuo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La licenza di porto d'armi per difesa personale è subordinata alla prova di un effettivo, concreto, specifico e attuale bisogno di protezione; il rilascio costituisce una deroga al generale divieto di porto d'armi e non configura un diritto soggettivo.
Le osservazioni del privato sui motivi ostativi devono essere esaminate dall'amministrazione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che fossero state correttamente esaminate e confutate.
È richiamato quale espressione del principio generale del divieto di detenzione e porto d'armi, rispetto al quale la licenza costituisce una deroga.
art. 4 l. 11/1975
È richiamato quale fondamento del generale divieto di porto d'armi derogabile soltanto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi per difesa personale è un'autorizzazione di polizia eccezionale e temporanea, subordinata alla dimostrazione di un pericolo concreto, specifico e attuale per l'incolumità del richiedente, nonché all'assenza di rischi, anche potenziali, per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La titolarità di un'attività commerciale, la redditività dell'impresa, la movimentazione di denaro o assegni e la gestione di interessi patrimoniali rilevanti non dimostrano, da sole, l'esistenza del bisogno di portare un'arma.
- Il richiedente ha l'onere di provare l'attuale e concreta situazione di pericolo; il fatto che episodi criminosi abbiano colpito altri soggetti collegati all'attività lavorativa non è sufficiente se non emerge un rischio diretto e concreto per il richiedente.
- Episodi criminosi risalenti, non seguiti da ulteriori fatti analoghi e non direttamente rivolti contro il richiedente, possono essere ritenuti inidonei a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo.
- Il precedente rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi non genera un affidamento al rinnovo né impone all'amministrazione una motivazione rafforzata; a ogni rinnovo l'autorità può riesaminare discrezionalmente la permanenza del dimostrato bisogno e l'opportunità del titolo.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi comprende la comparazione tra l'interesse privato all'incolumità e l'interesse pubblico alla sicurezza, destinato a prevalere quale finalità primaria della disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →