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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06663/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società, destinataria della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Palermo su ricorso del pubblico ministero, ha reclamato dinanzi alla Corte d’appello deducendo: la nullità della decisione di primo grado per violazione del contraddittorio, perché non avrebbe potuto accedere al fascicolo d’ufficio e a quello del PM; l’insussistenza dell’inadempimento rilevante, poiché i debiti sarebbero stati soltanto fiscali e comunque oggetto di adesione alla cd. rottamazione quater; l’insussistenza dello stato di insolvenza, richiamando anche un ingente credito sub iudice. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo e la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, degli artt. 38, 39 e 41 CCII, del principio del contraddittorio e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo di non aver mai potuto prendere visione dell’intero fascicolo e di essere stata così lesa nel diritto di difesa. La ricorrente ha inoltre richiamato precedenti di legittimità su ipotesi in cui la mancata partecipazione a fasi processuali essenziali integra una lesione ontologica del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di autosufficienza e di specificità, perché non indicava quale concreta attività difensiva fosse stata preclusa o quali conseguenze pregiudizievoli derivate dalla mancata visibilità del fascicolo telematico; ha inoltre osservato che i documenti non visibili erano in gran parte atti predisposti dalla stessa società o comunque a essa relativi e quindi già nella sua disponibilità o agevolmente acquisibili. La Corte ha quindi ritenuto che il malfunzionamento del sistema di ostensione degli atti non basti, in astratto, a determinare una lesione del contraddittorio, occorrendo una concreta dimostrazione del pregiudizio difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e ritenendo non decisivi gli argomenti svolti nella memoria. Ha confermato che la censura, pur formalmente volta a dedurre error in procedendo e violazione del contraddittorio, non rispettava l’onere di specificare nel ricorso i fatti processuali e la concreta lesione difensiva lamentata. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, da pagarsi all’erario per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della controricorrente, nonché al pagamento di Euro 8.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della procedura e di Euro 2.500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44

    richiamato come norma tecnica sul processo telematico e sull’ostensione degli atti del fascicolo.

  • artt. 38, 39 e 41 CCII

    invocati dalla ricorrente insieme alla dedotta violazione del contraddittorio, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento del dedotto vulnus al diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del dedotto vulnus al principio del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1, comma 2, comma 3

    la proposta di definizione accelerata è stata condivisa; la decisione conforme alla proposta ha fondato anche le statuizioni in tema di responsabilità aggravata.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, specie quando denunci errori di diritto o processuali.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non confronta la ratio decidendi con la giurisprudenza di legittimità e, ove conforme, non indica argomenti per mutarla.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato solo come esempio di ipotesi in cui la mancata assegnazione dei termini integra pretermissione di una fase difensiva.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna equitativa per responsabilità aggravata, ritenendo la proposizione del ricorso inammissibile e conforme alla proposta come indice di abuso del processo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    disposta la condanna di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti equitativi previsti dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente e pagate in favore dell’erario per l’ammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio processuale dedotto in cassazione per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa non può essere prospettato in modo astratto: il ricorrente deve indicare con precisione quale attività difensiva concreta sia stata impedita o compromessa e quali effetti pregiudizievoli ne siano derivati.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di norme di diritto o error in procedendo deve essere autosufficiente e specifico; non è sufficiente richiamare precedenti giurisprudenziali se non si confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata con quei precedenti e, se la giurisprudenza è conforme, non si offrono argomenti per mutarla.
  • Il mero malfunzionamento dell’accesso telematico agli atti non determina di per sé nullità o lesione del contraddittorio: occorre verificare in concreto se gli atti non accessibili fossero effettivamente necessari alla difesa e se la parte fosse comunque in grado di acquisirli o se li avesse già nella propria disponibilità.
  • Quando gli atti non visibili nel fascicolo sono documenti predisposti dalla stessa parte o comunque a essa direttamente riferibili, la deduzione del pregiudizio difensivo è particolarmente debole se non accompagnata da una specifica allegazione del nocumento subito.
  • La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. nei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioResponsabilità precontrattuale

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