Cassazione Penale, Sentenza n. 48836/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per annullamento della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo l'errata qualificazione giuridica del fatto e vizi della motivazione. Il Tribunale aveva derubricato il fatto nella "fattispecie lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonostante fosse emersa una contestazione suppletiva relativa a due ulteriori episodi analoghi e la confessione dell'imputato che delineava il ruolo di "corriere" in tre distinte cessioni di 50 gr. di cocaina ciascuna; la censura è che la sentenza si è limitata a richiamare esclusivamente il dato quantitativo "non elevato" senza valutare complessivamente gli indici richiesti dalla norma e senza fornire adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento perché il Tribunale non ha svolto il necessario vaglio critico sulla corretta qualificazione del fatto, limitandosi a ratificare l'accordo tra le parti con motivazione meramente apparente e incoerente rispetto agli elementi di fatto (più episodi, ruolo di corriere, quantitativi). La Corte ha rilevato altresì la violazione dei criteri interpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite circa l'accertamento della lieve entità (valutazione complessiva degli indici), e ha disposto l'annullamento con trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che, anche in questo rito deflattivo, il giudice ha il dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica e di motivare, seppure succintamente, le ragioni della derubricazione o riqualificazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
Prevede l'ipotesi autonoma di "fatto di lieve entità" per la detenzione di stupefacenti; la Corte precisa che il riconoscimento richiede una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici previsti dalla disposizione e dalla giurisprudenza (quantitativo, qualità, modalità, ruolo, circostanze), non potendo basarsi unicamente su un elemento isolato come il quantitativo.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1
Fattispecie ordinaria di detenzione a fini di spaccio; la Corte segnala che la derubricazione dalla fattispecie di cui al comma 1 al comma 5 richiede motivazione non apparente, specie quando dagli atti emergono più episodi e un ruolo organico dell'agente.
art. 81 cod. pen., comma finale (cpv.)
Richiamato nella sentenza impugnata in ordine al ruolo dell'agente; la Corte non ha contestato la richiamata norma ma ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale nel valutare le circostanze che potevano escludere la lieve entità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita gli spazi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento innanzi alla Cassazione ai profili indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica manifestamente evidente, illegalità della pena). La Corte ricorda che l'erronea qualificazione è sindacabile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione.
Novellatrice dell'art. 448 c.p.p.; la sentenza richiama la modifica normativa che ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione avverso i patteggiamenti.
Sez. U, sentenze "Primavera" (21/06/2000) e "Murolo" (27/09/2018)
Principi interpretativi secondo cui la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo degli elementi della fattispecie e dei criteri indicati dal comma 5; i profili non sono utilizzabili in modo meramente alternativo ma devono essere valutati nel loro reciproco nesso e nella possibile compensazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di patteggiamento il giudice è obbligato a verificare criticamente la correttezza della qualificazione giuridica e a motivare, anche sinteticamente, le ragioni della eventuale derubricazione rispetto all'imputazione originaria.
- La "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5 va accertata con valutazione complessiva di tutti gli indici indicati (quantitativo, qualità, modalità, mezzi, ruolo dell'imputato, circostanze): non è sufficiente basarsi solo sul dato quantitativo.
- Per essere esaminabile in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica deve essere "manifesta": il vizio deve risultare immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla sentenza, senza margini di opinabilità.
- Se il giudice in sede di patteggiamento utilizza formule di stile o motivazioni meramente apparenti per giustificare la derubricazione, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione e gli atti rimessi al giudice di merito per il prosieguo.
- La presenza di più episodi simili o di un ruolo organizzato (es. corriere che ripete cessioni) è elemento che ostacola il riconoscimento della lieve entità e richiede un'esplicita valutazione motivata da parte del giudice.
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