Cassazione Penale, Ordinanza n. 25301/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in rito abbreviato e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione contro la decisione che lo ha ritenuto responsabile della detenzione, a fine di cessione a terzi, di ovuli contenenti cocaina ed eroina, in quantità idonee a ricavare 23 dosi singole di cocaina e 102 di eroina, fatto commesso il 19 marzo 2024, nell'alveo dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduce la violazione dell'art. 64, comma quarto, cod. pen., sostenendo che sarebbe stata applicata l'ultima parte dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, introdotta per la condotta non occasionale e comportante un aggravio del minimo edittale, e che ciò avrebbe inciso illegittimamente sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo non si confronta con la reale ratio della decisione di merito, poiché la Corte d'appello aveva già valorizzato la non occasionalità della condotta, il peso della recidiva e le caratteristiche soggettive e oggettive del fatto per operare il bilanciamento in equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva e per determinare la pena, già ridotta per il rito, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa, discostandosi dal minimo edittale. La doglianza, pur formalmente prospettata come violazione della regola sul bilanciamento, si risolve in un mero dissenso sulla dosimetria della pena, non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
ultima parte dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; condotta non occasionale
La non occasionalità della condotta rileva ai fini della fattispecie e del trattamento sanzionatorio; la sua applicazione non comporta automaticamente il minimo edittale, potendo il giudice discostarsene in base ai parametri di merito.
art. 64, comma quarto, cod.pen.
La doglianza viene proposta come violazione di tale disposizione, ma la Corte la qualifica come critica alla valutazione di merito sulla pena, non come censura idonea a fondare un vizio di legittimità.
parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua rispetto ai criteri legali di commisurazione.
condanna ... al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla dosimetria della pena è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si traduce in un mero dissenso sulla valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva non implica necessariamente l'applicazione del minimo edittale: il giudice può determinare una pena superiore al minimo se motiva in modo congruo sulle caratteristiche soggettive dell'imputato e sulle modalità oggettive del fatto.
- La motivazione sulla pena è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando elementi concreti del caso.
- La non occasionalità della condotta e l'inserimento dell'azione in un contesto organizzato possono legittimare una determinazione della pena non ancorata al minimo edittale, anche a fronte dell'equivalenza tra circostanze eterogenee.
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