Cassazione Penale, Ordinanza n. 30667/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, in relazione a un fatto commesso a Lucca il 27 ottobre 2018. Con il primo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato la tardività del ricorso: il termine per impugnare era scaduto il 20 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 5 novembre 2024, oltre anche l'ulteriore termine di 15 giorni richiamato dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che tale norma non si applica all'appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato. Non emergendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata applicata anche la conseguenza sanzionatoria di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la condotta materiale contestata.
Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Termine ulteriore di 15 giorni richiamato dalla Corte ai fini del calcolo della tardività; la Corte afferma che la disposizione non trova applicazione nell'ipotesi specifica di appello avverso sentenza resa in giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato.
In caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di impugnazione, dovendosi verificare con precisione la decorrenza del termine dalla data di deposito della motivazione e l'eventuale applicabilità di termini ulteriori.
- La deduzione di motivi attinenti al merito, come la particolare tenuità del fatto o il diniego delle attenuanti generiche, resta assorbita quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività.
- L'ulteriore termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non è applicabile, secondo la decisione, all'appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, che si considera presente in giudizio per effetto della scelta del rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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