Cassazione Penale, Ordinanza n. 10903/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dal tasso alcolemico molto elevato. Deduceva due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe fondata solo sui precedenti penali senza acquisire e valutare il programma trattamentale dell'UEPE e senza svolgere una compiuta valutazione ex art. 133 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., asseritamente fondato solo sulla gravità del fatto e sui precedenti, senza considerare il comportamento successivo al reato e il percorso di reinserimento. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché meramente assertivi e non confrontati criticamente con la motivazione della Corte di appello. Ha inoltre confermato che il diniego della messa alla prova era sorretto da una prognosi negativa fondata su plurimi precedenti penali specifici e reiterati, e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla gravità della condotta, sul tasso alcolemico elevatissimo e sui precedenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada
individua il reato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, valorizzata dalla Corte anche in ragione dell'elevato tasso alcolemico accertato.
la messa alla prova è istituto discrezionale e richiede una prognosi positiva di reinserimento; il giudice può negarla in presenza di una valutazione complessivamente negativa della personalità e della storia del soggetto.
criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo; non occorre l'esame di tutti i parametri, essendo sufficiente valorizzarne alcuni ritenuti prevalenti.
le circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere negate con motivazione fondata su elementi ritenuti preponderanti, quali gravità del fatto e precedenti.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e sull'esigenza di specificità dei motivi.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
richiamata sui requisiti di specificità dei motivi di appello, principi estesi anche al ricorso per cassazione.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
richiamata sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243
richiamata sull'adeguatezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio.
Sez. 5, n. 19103 del 22/05/2025
richiamata per affermare la natura discrezionale della messa alla prova e la rilevanza dei precedenti penali nella prognosi negativa.
Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 2283883-01
richiamata per il principio secondo cui i precedenti penali possono incidere negativamente sulla valutazione di ammissibilità alla messa alla prova.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02
richiamata per il principio che, ai fini delle attenuanti generiche, è sufficiente valorizzare uno o alcuni elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03
richiamata per affermare che la condotta positiva successiva al reato è elemento valutabile, ma può essere superata da ragioni preponderanti come la gravità del fatto.
Massime di principio
- La messa alla prova non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma un beneficio subordinato a una prognosi favorevole sulla capacità di reinserimento e sulla futura astensione dal reato; in presenza di un quadro personale negativamente connotato, il giudice può legittimamente negarla con motivazione sintetica ma coerente.
- I precedenti penali, specie se specifici e reiterati, possono fondare un giudizio negativo sull'ammissibilità alla messa alla prova, anche senza necessità di acquisire e valutare ulteriori elementi trattamentali quando la prognosi sia già sfavorevole.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; il giudice di merito può valorizzare uno solo o alcuni degli indici ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- Ai fini delle attenuanti generiche, la condotta successiva al reato è un elemento certamente valutabile, ma può essere legittimamente disatteso ove il giudice spieghi che altri elementi, come gravità del fatto e precedenti, hanno peso maggiore.
- In sede di legittimità, motivi di ricorso meramente assertivi o riproduttivi di censure già esaminate nel merito, privi di un confronto puntuale con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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