Cassazione Penale, Sentenza n. 11066/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato estinto per prescrizione sia il reato contestato a Enrico Barba (art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006) sia l'illecito amministrativo contestato all'ente (art. 25-undecies, comma 6, d.lgs. n. 231/2001). Il ricorrente deduceva violazione di norme sulla prescrizione (art. 160 c.1 c.p.; artt. 22, commi 2 e 4, e 60 del d.lgs. n. 231/2001), osservando che la prescrizione dell'illecito amministrativo era stata interrotta dalla contestazione/decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'ente del 23/08/2018, e che l'estinzione del reato a carico della persona fisica non avrebbe dovuto comportare automaticamente l'estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente una volta iniziato il relativo procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che la dichiarazione di prescrizione del reato a carico della persona fisica rimane valida, ma ha ritenuto illegittima la contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione dell'illecito amministrativo della società, perché la prescrizione dell'illecito è stata interrotta dalla contestazione/decreto di citazione del 23/08/2018 e, secondo l'art. 22 d.lgs. 231/2001, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell'ente. Ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'illecito amministrativo dell'ente e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il proseguimento del procedimento nei confronti della società.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 4
Norma del codice ambientale che disciplina il reato contestato alla persona fisica; la sua prescrizione è stata riconosciuta rispetto alla data del fatto.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25‑undecies comma 6
Norma che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; qui l'illecito amministrativo è stato originariamente contestato alla società.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 22 commi 1, 2, 3 e 4
Disciplina speciale della prescrizione delle sanzioni amministrative: prevede il termine quinquennale, gli atti che interrompono la prescrizione (contestazione e richiesta di misure interdittive) e dispone che, se l'interruzione è avvenuta mediante contestazione dell'illecito dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il reato.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 60
Stabilisce che non si può procedere alla contestazione dell'ente quando il reato da cui dipende l'illecito è già estinto per prescrizione; la giurisprudenza precisa però che ciò impedisce solo la contestazione se la prescrizione è già intervenuta, mentre non blocca un procedimento già incardinato.
codice penale, art. 160 comma 1
Norma sulle cause di sospensione e interruzione della prescrizione penale; richiamata nel quadro delle osservazioni sul rapporto tra prescrizione del reato e dell'illecito amministrativo.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, n. 31641/2018; Sez. 5, n. 20060/2013)
Consolidato indirizzo secondo cui l'art. 60 impedisce la sola contestazione successiva alla prescrizione del reato, ma non l'ulteriore corso di un procedimento già avviato; le cause interruttive della prescrizione dell'illecito amministrativo trovano applicazione e la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato.
Massime di principio
- La prescrizione del reato contestato alla persona fisica non estingue automaticamente la responsabilità amministrativa dell'ente quando, prima del decorso del termine di prescrizione, sia stata effettuata la contestazione o altra attività interruttiva prevista dall'art. 22 d.lgs. 231/2001.
- La norma dell'art. 60 d.lgs. 231/2001 impedisce la contestazione soltanto se, al momento della contestazione, il reato presupposto è già estinto; non ostacola il proseguimento di un procedimento per l'ente già avviato prima della prescrizione del reato.
- Per valutare la sussistenza della responsabilità dell'ente è essenziale ricostruire le date degli atti (fatto, termine quinquennale, contestazione/citazione a giudizio): atti formali compiuti prima della scadenza interrompono/sospendono la prescrizione dell'illecito amministrativo.
- In procedimenti misti (persona fisica ed ente) si devono distinguere i termini e gli effetti della prescrizione penale da quelli della prescrizione amministrativa prevista dal d.lgs. 231/2001; la disciplina speciale dell'ente può seguire un "binario" autonomo.
- Se si è nell'ipotesi di contestazione tardiva (dopo che il reato è già prescritto), l'accusa non può procedere alla contestazione dell'ente per effetto dell'art. 60; in caso contrario, il procedimento dell'ente può proseguire fino al passaggio in giudicato.
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