Cassazione Civile, Ordinanza n. 07179/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un precetto per il pagamento di una somma rilevante, intimato su istanza di un consorzio con attività esterna. La società destinataria del precetto propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che il soggetto intimante fosse giuridicamente estinto per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente carenza di legittimazione. Il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarando inefficace il precetto e condannando in spese la persona fisica che aveva agito come legale rappresentante dell'ente estinto. In appello il consorzio e la persona fisica dedussero: (i) la violazione delle norme in tema di pubblicità legale e cancellazione dal registro imprese, sostenendo che la cancellazione del consorzio non comportasse automaticamente l'estinzione e che la prosecuzione del giudizio concluso con il titolo esecutivo dimostrasse la persistente attività dell'ente; (ii) la violazione dell'art. 94 c.p.c. per la condanna personale alle spese, ritenuta ingiustificata in difetto dei presupposti della norma. La società resistente replicò chiedendo il rigetto. In sede di legittimità è stato inoltre proposto un ricorso incidentale sulla statuizione, ritenuta obiter, circa la possibile successione dei soci all'ente estinto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile del consorzio con attività esterna, anche se esistono crediti insoddisfatti o rapporti non definiti, e che è irrilevante l'eventuale prosecuzione di fatto dell'attività dopo la cancellazione. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna personale alle spese di chi abbia speso la qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, perché manca un valido rapporto di rappresentanza e non opera l'art. 94 c.p.c. nei termini invocati. Il ricorso incidentale è stato giudicato privo di interesse perché diretto contro una parte della motivazione qualificata come obiter dictum. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca e novità della questione, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal destinatario del precetto per contestare la legittimazione del creditore procedente
la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente; il principio è applicato anche al consorzio con attività esterna
richiamato nel primo motivo come norma in tema di pubblicità nel registro delle imprese
richiamato nel primo motivo come norma in tema di efficacia della pubblicità legale
richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con i primi e secondi motivi
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifici oneri di allegazione
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione pur in presenza di decisione conforme a diritto
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente il fatto storico e i dati processuali rilevanti quando si deduce l'omesso esame ex art. 360 n. 5
art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti per il motivo di ricorso
la condanna personale alle spese del soggetto che agisce come rappresentante è legittima quando abbia speso la qualità di rappresentante senza che esista un valido rapporto rappresentativo, come sanzione per l'iniziativa processuale imprudente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese determina, per i consorzi con attività esterna, l'estinzione irreversibile dell'ente, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio e irrilevanza di una successiva attività di fatto eventualmente proseguita.
- Nei consorzi con attività esterna, per effetto della loro assimilazione funzionale alle società e del regime di pubblicità legale previsto dal codice civile, si applica il principio dell'effetto costitutivo della cancellazione, anche in presenza di crediti non soddisfatti o rapporti pendenti.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa e la sua decisività.
- L'art. 94 c.p.c. consente la condanna personale alle spese del soggetto che abbia agito spendendo la qualità di rappresentante solo quando esista un valido rapporto di rappresentanza; se l'ente rappresentato non esiste più, la condanna in proprio della persona che ha agito come rappresentante è coerente con la mancanza di legittima contemplatio domini.
- Un motivo di ricorso rivolto contro una parte della motivazione priva di incidenza decisoria è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di mero obiter dictum.
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