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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07179/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un precetto per il pagamento di una somma rilevante, intimato su istanza di un consorzio con attività esterna. La società destinataria del precetto propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che il soggetto intimante fosse giuridicamente estinto per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente carenza di legittimazione. Il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarando inefficace il precetto e condannando in spese la persona fisica che aveva agito come legale rappresentante dell'ente estinto. In appello il consorzio e la persona fisica dedussero: (i) la violazione delle norme in tema di pubblicità legale e cancellazione dal registro imprese, sostenendo che la cancellazione del consorzio non comportasse automaticamente l'estinzione e che la prosecuzione del giudizio concluso con il titolo esecutivo dimostrasse la persistente attività dell'ente; (ii) la violazione dell'art. 94 c.p.c. per la condanna personale alle spese, ritenuta ingiustificata in difetto dei presupposti della norma. La società resistente replicò chiedendo il rigetto. In sede di legittimità è stato inoltre proposto un ricorso incidentale sulla statuizione, ritenuta obiter, circa la possibile successione dei soci all'ente estinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile del consorzio con attività esterna, anche se esistono crediti insoddisfatti o rapporti non definiti, e che è irrilevante l'eventuale prosecuzione di fatto dell'attività dopo la cancellazione. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna personale alle spese di chi abbia speso la qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, perché manca un valido rapporto di rappresentanza e non opera l'art. 94 c.p.c. nei termini invocati. Il ricorso incidentale è stato giudicato privo di interesse perché diretto contro una parte della motivazione qualificata come obiter dictum. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca e novità della questione, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese determina, per i consorzi con attività esterna, l'estinzione irreversibile dell'ente, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio e irrilevanza di una successiva attività di fatto eventualmente proseguita.
  • Nei consorzi con attività esterna, per effetto della loro assimilazione funzionale alle società e del regime di pubblicità legale previsto dal codice civile, si applica il principio dell'effetto costitutivo della cancellazione, anche in presenza di crediti non soddisfatti o rapporti pendenti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa e la sua decisività.
  • L'art. 94 c.p.c. consente la condanna personale alle spese del soggetto che abbia agito spendendo la qualità di rappresentante solo quando esista un valido rapporto di rappresentanza; se l'ente rappresentato non esiste più, la condanna in proprio della persona che ha agito come rappresentante è coerente con la mancanza di legittima contemplatio domini.
  • Un motivo di ricorso rivolto contro una parte della motivazione priva di incidenza decisoria è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di mero obiter dictum.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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