Cassazione Penale, Sentenza n. 32916/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara che ha dichiarato la ricorrente colpevole del reato di porto fuori dall'abitazione di un coltello multiuso in metallo di lunghezza complessiva di 9 cm, ritenendo applicabile il caso di lieve entità (art. 4, comma 3, L. n. 110/1975) e infliggendo la sola pena dell'ammenda di euro 1.000,00. La ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., denunciando travisamento della prova e sostenendo che il fatto è di minima offensività (caratteristiche dell'oggetto, stato di incensuratezza, spontanea consegna dell'oggetto); ha inoltre sollevato preliminarmente la questione sulla impugnabilità delle sentenze che applicano la sola ammenda; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che la ricorrente invoca in cassazione avendo potuto proporre appello in caso di diversa ammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente chiarito che la sentenza impugnata non è appellabile ma ricorribile per cassazione, essendo stata applicata la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3 c.p.p.). Sul merito ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis, richiamando elementi probatori (comportamento della ricorrente che si allontanava alla vista degli agenti in compagnia di altra persona, direzione verso una porta precedentemente forzata per accedere abusivamente nei locali, e le caratteristiche oggettive del coltello, "multiuso, dotato di lama appuntita e tagliente") ritenuti sintomatici di strumentalità del porto per finalità di reati più gravi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la ricorrente non aveva chiesto la sospensione condizionale della pena nel giudizio di merito; trattandosi di valutazione discrezionale di merito, non è ammissibile sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità. Per legge la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
La norma disciplina il caso di lieve entità per il porto di armi/strumenti atti ad offendere e originariamente prevedeva l'arresto congiunto all'ammenda nella fattispecie base; il Tribunale aveva richiamato tale istituto nell'ambito della valutazione della pena.
Norma sulla non punibilità per il fatto di lieve offensività; la Corte ha ritenuto che i presupposti oggettivi e soggettivi non fossero soddisfatti alla luce degli elementi probatori considerati dal Tribunale (comportamento, contesto, caratteristiche dell'oggetto).
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda"
La Corte ha applicato tale disposizione per affermare che la sentenza che ha inflitto la sola ammenda è inappellabile e, pertanto, la via di impugnazione è la cassazione; ha altresì chiarito che la controversia giurisprudenziale sull'impugnabilità non incide sul caso concreto, atteso il consolidamento dell'orientamento che considera inappellabili le sentenze con sola ammenda.
Massime di principio
- Se il giudice di merito applica la "sola pena dell'ammenda", la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p. e il rimedio rimane il ricorso per cassazione; esiste comunque un pregresso contrasto giurisprudenziale, ma gli orientamenti recenti tendono a confermare l'inappellabilità.
- Per ottenere la non punibilità per lieve offensività ex art. 131-bis c.p. è necessario che il giudice di merito riscontri elementi oggettivi e soggettivi concreti e documentati (piccola dimensione/inerzia offensiva dello strumento, assenza di pericolo concreto, comportamento del soggetto, assenza di precedenti): si tratta di una valutazione di merito difficile da ribaltare in cassazione se il Tribunale ha motivato su elementi probatori specifici.
- La sospensione condizionale della pena è un beneficio discrezionale che deve essere richiesto e discusso in sede di merito; se non richiesto al giudice di primo grado non può essere legittimamente dedotto per la prima volta in Cassazione.
- La mera caratteristica dell'oggetto (es. coltello multiuso con lama appuntita) e il contesto fattuale (comportamento di fuga, presenza di terzi, accesso abusivo ai locali) possono legittimamente concorrere a escludere l'applicazione del beneficio di lieve offensività, poiché indicano finalità strumenti per reati più gravi.
- Le questioni che implicano un accertamento di fatto o una valutazione discrezionale del merito non sono normalmente ammissibili per la prima volta in Cassazione; il ricorso di legittimità è limitato a vizi di diritto e a profili che non richiedono nuova valutazione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32827/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32829/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32830/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32831/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32832/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →