Cassazione Civile, Ordinanza n. 18641/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011, con contestuale irrogazione di sanzioni, emesso per omessa denuncia ICI relativa a tre aree fabbricabili. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto solo in parte, con rideterminazione della sanzione; in appello il comune otteneva la riforma della decisione e il pieno accoglimento della pretesa sanzionatoria. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse escluso l'applicabilità del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992 senza spiegare l'iter logico seguito; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del medesimo decreto, assumendo che, poiché la dichiarazione ICI era stata omessa ma l'imposta era stata comunque correttamente e tempestivamente versata, dovesse applicarsi la sanzione meno grave prevista dal comma 3 e non quella del comma 1. In memoria la subentrata beneficiaria della scissione richiamava anche un precedente della stessa Corte tra le medesime parti sul periodo d'imposta precedente.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto, e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiara applicabile la sanzione prevista dall'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 504/1992, nel minimo edittale, poiché l'omessa dichiarazione ICI non aveva inciso sulla determinazione dell'imposta, risultata invece correttamente e tempestivamente versata. Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza e vengono poste a carico del comune.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 62 del D. Lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza e alla disciplina del giudizio tributario di legittimità.
norma sanzionatoria dell'ICI: il comma 1 punisce l'omessa dichiarazione o denuncia; il comma 2 la dichiarazione infedele; il comma 3 l'omissione o l'errore su elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta. La Corte ritiene che, quando la dichiarazione è omessa ma il tributo è integralmente e tempestivamente versato, trovi applicazione il comma 3 e non il comma 1.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
individuato il presupposto dell'ICI nel possesso di aree fabbricabili.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
richiamato per la base imponibile dell'ICI, parametrata al valore degli immobili; per le aree fabbricabili al valore venale in comune commercio.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
pone l'obbligo dichiarativo/di denuncia dei soggetti passivi ICI; la sua inosservanza integra una condotta omissiva sanzionabile.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
ha soppresso, dal 2007, l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione ICI, salvo i casi in cui gli elementi rilevanti non siano acquisibili dai comuni tramite le procedure telematiche e la banca dati catastale.
art. 3-bis
richiamato nel contesto della disciplina delle procedure telematiche e del modello unico informatico per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini ICI.
art. 1, comma 2, d.m. 12/05/2009
richiamato per l'uso del modello di dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti non siano acquisibili dalla banca dati catastale.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
richiamato, in combinato con l'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, per il principio secondo cui la sanzione non va irrogata in presenza di mera violazione formale priva di debito d'imposta.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
prevede la non punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio al controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo.
richiamato come espressione del principio di legalità in materia di sanzioni tributarie.
richiamato come fonte del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione tributaria.
utilizzato per la cassazione con decisione della causa nel merito da parte della Corte.
Massime di principio
- In materia di sanzioni ICI, l'omessa dichiarazione non va automaticamente sussunta nella sanzione più grave del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992 quando il tributo sia stato comunque correttamente e tempestivamente versato; in tale ipotesi la violazione attiene a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta e ricade nel comma 3.
- La qualificazione della violazione tributaria deve avvenire considerando la condotta nel suo complesso e la sua offensività concreta, senza frazionarla in segmenti astratti o isolati.
- Le violazioni meramente formali, prive di incidenza sulla base imponibile, sull'imposta, sul versamento e senza pregiudizio per il controllo, non sono punibili; le violazioni formali che ostacolano il controllo restano invece sanzionabili.
- Nella graduazione delle sanzioni tributarie devono essere rispettati i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, evitando soluzioni che puniscano più gravemente condotte meno offensive rispetto a violazioni sostanziali.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il sindacato di nullità per difetto di motivazione.
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