Cassazione Civile, Ordinanza n. 11754/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda cinque dipendenti che avevano ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna della società al pagamento di differenze retributive per gli anni 2010-2014, limitatamente al trattamento economico da corrispondere durante le ferie. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che nella retribuzione feriale dovessero essere incluse varie voci normalmente percepite dai lavoratori, tra cui indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato. La società ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 2109, comma 2, c.c., degli artt. 10 e 18-bis d.lgs. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che l'inclusione delle indennità nella retribuzione feriale fosse indebita; (2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.c. perché i lavoratori non avrebbero provato il diritto al ricalcolo nei termini richiesti; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione degli accordi aziendali richiamati; (4) violazione di specifiche clausole del CCNL 23 luglio 1976 in tema di trasferta e diaria ridotta; (5) violazione di altre clausole del CCNL 23 luglio 1976 e del CCNL 12 marzo 1980; (6) violazione degli artt. 36 e 39 Cost. e dell'art. 12 CCNL 27 novembre 2000, sostenendo che non esisterebbe un principio generale di omnicomprensività della retribuzione feriale e che la disciplina sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva; (7) violazione dell'art. 10, comma 1, CCNL 12 marzo 1980 e dell'art. 5 CCNL 27 novembre 2000, perché il ricalcolo sarebbe stato effettuato su un numero di ferie superiore al minimo di quattro settimane annue garantito dalla direttiva europea. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi in connessione e ha ritenuto infondati i primi sei, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e della CGUE sulla nozione di retribuzione feriale, mentre ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo perché nuovo e non devoluto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, secondo cui la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci economiche che presentano un nesso intrinseco con le mansioni svolte o con lo status professionale del lavoratore, specie se continuative e non meramente occasionali. Ha ritenuto corretta la verifica della Corte territoriale sulla funzione compensativa delle indennità riconosciute e sulla loro incidenza non marginale sul trattamento mensile, nonché l'apprezzamento in concreto circa il possibile effetto dissuasivo della loro esclusione durante le ferie. Ha inoltre escluso che il giudice di merito avesse violato le regole di prova o di interpretazione contrattuale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, poiché la questione relativa al diverso numero di giorni di ferie su cui computare le indennità non risultava trattata nei gradi di merito. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della retribuzione, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione
norma evocata in tema di ferie e trattamento economico feriale, interpretata in conformità alla disciplina eurounitaria
artt. 10 e 18-bis d.lgs. 66/2003
richiamati quali norme interne di recepimento della disciplina delle ferie
art. 7 direttiva 2003/88/CE
la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del periodo lavorativo e non può essere ridotta in modo da dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo delle ferie
la Corte esclude la dedotta violazione dell'onere della prova, ritenendo sufficiente la produzione dei prospetti paga e la verifica del nesso tra indennità e mansioni
non risulta violato nella valutazione del materiale probatorio
l'interpretazione degli accordi aziendali è rimessa al giudice di merito se plausibile e coerente con la finalità della disciplina applicata
artt. 20 e 21 CCNL 23 luglio 1976
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'esclusione di alcune indennità dalla retribuzione feriale
artt. 5 e 6 CCNL 23 luglio 1976
richiamati dalla ricorrente per contestare l'inclusione delle indennità
artt. 1, 9 e 10 CCNL 12 marzo 1980
richiamati per contestare il computo della retribuzione feriale e il numero di giorni di ferie considerati
art. 12 CCNL 27 novembre 2000
richiamato per sostenere la tesi della non omnicomprensività della retribuzione
art. 5 CCNL 27 novembre 2000
richiamato con riferimento al numero di ferie e al relativo computo economico
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla decisione conforme della Corte
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi
richiamato a sostegno della stabilità dell'orientamento giurisprudenziale
applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella determinazione della retribuzione spettante durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che presentino un nesso intrinseco con le mansioni svolte o con lo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea a incidere in senso dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie.
- L'apprezzamento circa il carattere continuativo, non marginale e concretamente collegato alle mansioni delle singole indennità è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di ferie e retribuzione feriale vincolano l'interpretazione del diritto interno e impongono una lettura conforme dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, orientata a garantire al lavoratore un compenso sostanzialmente equivalente a quello ordinario del periodo di lavoro.
- Quando il giudice di merito interpreti clausole di contratti collettivi aziendali o accordi aziendali, tale interpretazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o della violazione dei canoni ermeneutici, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale se la soluzione è plausibile.
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non devolute nei gradi di merito e implicanti accertamenti di fatto o temi di contestazione non esaminati o rilevabili d'ufficio.
- La mera circostanza che il lavoratore abbia fruito delle ferie non esclude la violazione del diritto alla corretta retribuzione feriale, poiché il diritto alle ferie comprende anche il versante economico oltre a quello della effettiva astensione dal lavoro.
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