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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31790/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto al tribunale l'accertamento dello status di rifugiata; in subordine, della protezione sussidiaria; e, ancora in subordine, il rilascio del permesso per motivi umanitari. Il tribunale aveva rigettato tutte le domande. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale al ricorso: la procura apposta in calce al ricorso indica la data del rilascio, ma non contiene la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. La mancanza di tale attestazione determina l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non è conforme al requisito di legge: il difensore ha autenticato la sottoscrizione, ma non ha certificato espressamente che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite e la successiva conferma di legittimità costituzionale della norma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale

    richiede che il difensore certifichi la data di rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancata certificazione comporta una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, dalla quale il regime dell'art. 35-bis, comma 13, si differenzia per il requisito della posteriorità della data

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    la Corte richiama la declaratoria di non contrarietà costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni Unite

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare in modo esplicito la certificazione del difensore circa la data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La sola autenticazione della sottoscrizione della parte non basta: il difensore deve attestare anche la posteriorità temporale della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento, potendo la certificazione essere resa anche con un'unica sottoscrizione ma in modo inequivoco.
  • La mancanza della certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non occorre provvedere sulle spese di lite; resta invece dovuto, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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