Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupante)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il fallimento della società originariamente proprietaria di un box auto, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene. A fondamento della domanda deduceva di averne avuto il possesso da oltre vent'anni e di aver stipulato due atti preliminari di compravendita, con versamento di acconti, senza giungere al definitivo per il sopravvenuto fallimento della società venditrice. Il fallimento si era costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'occupazione senza titolo e la condanna al rilascio e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato la domanda ritenendo che la relazione materiale con il bene fosse nata in forza di un rapporto obbligatorio e che non fosse stata provata l'interversione del possesso. Nel ricorso per cassazione il soccombente principale denunciava: 1) violazione delle norme su prove e confessione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come preliminari due documenti che sarebbero state invece mere proposte irrevocabili di acquisto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le proposte erano state sottoscritte anche da altri soggetti e che solo il ricorrente era stato immesso nel possesso; 3) violazione delle norme sul possesso e sull'onere della prova, assumendo che il fallimento avrebbe dovuto provare la detenzione e non il possesso; 4) violazione delle regole sulle spese, perché il fallimento era rimasto comunque soccombente sulla riconvenzionale. Il fallimento, con ricorso incidentale tardivo, lamentava invece l'omessa pronuncia sulle proprie domande riconvenzionali di rilascio del box e di risarcimento del danno per occupazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il terzo, ha dichiarato assorbito il quarto; ha invece accolto il ricorso incidentale tardivo del fallimento, ritenendolo ammissibile e fondato per omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali di rilascio e risarcimento danni. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini le domande riconvenzionali rimaste prive di decisione e provveda anche sulle spese dei gradi di merito e di legittimità. È stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato, per effetto dell'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3; n. 5; comma 1, n. 4

    Le censure di legittimità devono essere formulate nei limiti tipici dei vizi denunciabili; il vizio motivazionale richiede l'indicazione di un fatto decisivo omesso, mentre l'error in procedendo per omessa pronuncia consente l'esame diretto degli atti processuali.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e documenti richiamati, senza affidarsi a mere allegazioni generiche.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel contesto della doglianza sull'onere della prova; la Corte esclude però che, nella specie, il tema fosse decisivo perché l'accertamento di fatto del giudice di merito era che la disponibilità del bene derivasse da rapporto obbligatorio.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso opera solo se non risulti che la relazione materiale con la cosa sia nata come detenzione; nella specie la Corte d'appello ha valorizzato le stesse allegazioni dell'attore per qualificare il rapporto come detentivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la doglianza relativa alle spese resta assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale e dalla cassazione con rinvio.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per denunciare l'omessa pronuncia sulle domande ritualmente proposte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di decidere su domande riconvenzionali ritualmente riproposte in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 385 c.p.c.

    Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    L'assorbimento del quarto motivo esclude i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che attacca la qualificazione giuridica di un documento è inammissibile se non riporta in modo specifico il contenuto dell'atto su cui si fonda la doglianza.
  • Ai fini del possesso ad usucapionem, se il giudice di merito accerta che la disponibilità del bene è sorta in forza di un rapporto obbligatorio o di una consegna anticipata collegata a un preliminare, la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non può essere invocata senza una specifica e ammissibile critica a tale accertamento.
  • L'omesso esame di un fatto è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il fatto è decisivo; non lo è quando, anche se considerato, non sarebbe idoneo a ribaltare l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulle domande riconvenzionali ritualmente riproposte in appello; la totale mancanza di decisione integra omessa pronuncia e comporta cassazione con rinvio.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia, non bastando la mera carenza di specifiche argomentazioni su una domanda comunque decisa in modo implicito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiDiritti realiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.