Cassazione Penale, Ordinanza n. 14306/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, senza formalità, rilevando che il motivo prospettato non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza applicativa della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e altro reato indicato nell'ordinanza come commesso in violazione della normativa sugli stupefacenti/immigrazione? Nel testo è menzionato solo "artt. 337 e 582 cod. pen. e 4 l. 110/1975". L'unico motivo dedotto è il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata come uno dei reati oggetto di patteggiamento
norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata come uno dei reati oggetto di patteggiamento
norma richiamata nella sentenza impugnata come ulteriore titolo di reato contestato
richiamato dalla difesa per lamentare la mancata verifica di cause di proscioglimento, ma non deducibile nei limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento
limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi preclusi i motivi non riconducibili alle specifiche ipotesi di violazione di legge ivi indicate.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo autonomamente spendibile nel ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, quando non rientri nei limiti legali di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il vizio dedotto investe il merito della motivazione e non una violazione di legge consentita, la Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità.
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