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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11534/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi IMU emessi per le annualità 2015-2018 nei confronti di una società, in relazione a fabbricati qualificati come "fantasma" e alle relative pertinenze, poi regolarizzati catastalmente nel 2019. La società aveva impugnato gli avvisi e la domanda era stata accolta solo in parte in primo grado; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato il gravame. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita omessa valutazione di nuove prove e delle relazioni del proprio consulente tecnico, sostenendo che il giudice di merito avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente del Comune; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 225/2010, assumendo che la sentenza avesse retroattivamente attribuito rilievo, ai fini dell’IMU, all’area esterna operativa e alla recinzione, pur essendo l’obbligo di accatastare le aree scoperte per i fabbricati D stato introdotto solo nel 2015. Prima ancora dell’esame dei motivi, la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini di legge, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, non essendo sanabile tale omissione né dalla successiva produzione documentale né dalla non contestazione del Comune sulla data di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che la società, avendo espressamente allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, fosse gravata dall’onere di depositare con il ricorso, a pena di improcedibilità, anche la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; tale onere non è stato adempiuto e la produzione successiva è stata reputata tardiva e inidonea a sanare il vizio. È stato inoltre precisato che la conferma della data di notifica da parte del Comune non vale a elidere l’improcedibilità. Conseguentemente sono rimaste assorbite le censure di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento dell’indennità ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché della somma di euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta; il deposito tardivo non sana il vizio.

  • art. 370 c.p.c.

    la copia della sentenza notificata non risulta sanante se non depositata nel termine previsto per il controricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; il richiamo rileva anche per gli effetti sanzionatori connessi alla definizione conforme.

  • art. 325 c.p.c.

    serve a verificare la tempestività dell'impugnazione nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato per omessa valutazione delle prove; il motivo non è stato esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita valutazione acritica delle prove e della consulenza tecnica; censura assorbita.

  • art. 360 c.p.c.

    è stato richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    invocato dalla ricorrente per negare l'obbligo, prima del 2015, di accatastare le aree scoperte dei fabbricati di categoria D; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 225/2010

    richiamato nel contenzioso tributario quale base dell'accertamento IMU su fabbricati fantasma e pertinenze; il relativo motivo non è stato scrutinato nel merito.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato la disciplina sanzionatoria ritenendo integrati i presupposti della condanna equitativa in favore della controparte e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato dato atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare entro i termini di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di deposito della relata di notificazione non è un formalismo, ma serve a consentire il controllo immediato sulla tempestività del ricorso nel termine breve.
  • La tardiva produzione della sentenza notificata o della relata non sana l'improcedibilità già maturata ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
  • La mancata contestazione da parte del controricorrente della data di notifica non elimina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, restano assorbite le censure di merito, anche se esse riguardano la valutazione delle prove o l'interpretazione della disciplina tributaria sostanziale.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpiegnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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