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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09282/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto come business developer con qualifica di quadro e patto di prova di 60 giorni impugnava il licenziamento intimato dalla società per mancato superamento della prova. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva l’azione giudiziale, applicando la decadenza di cui all’art. 6 L. n. 604/1966: il lavoratore aveva sì presentato richiesta di conciliazione entro 60 giorni, ma il ricorso era stato depositato oltre il termine ritenuto rilevante, perché la procedura conciliativa davanti all’ente bilaterale non era stata seguita da una adesione formale della società. In cassazione il lavoratore articolava dieci motivi, contestando in sintesi: l’erronea applicazione degli artt. 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c. alla conciliazione in sede sindacale/bilaterale; l’erronea individuazione del dies a quo e del rifiuto datoriale; la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio dell’eccezione di decadenza; l’applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali a un recesso in prova; l’omesso esame di fatti decisivi e ulteriori vizi di motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione perché esamini il merito delle domande del lavoratore. La Corte ha escluso che la decadenza prevista dalla disciplina novellata sui licenziamenti individuali si applichi al recesso intimato durante il periodo di prova, poiché l’art. 10 L. n. 604/1966 limita l’applicazione di quella disciplina ai rapporti divenuti definitivi o comunque decorsi i termini normativamente previsti. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 604/1966

    La decadenza per l’impugnazione del licenziamento individuale è richiamata dai giudici di merito, ma la Corte di cassazione ne esclude l’applicabilità al recesso intimato durante il periodo di prova.

  • art. 10 L. n. 604/1966

    La disciplina sui licenziamenti individuali si applica solo quando l’assunzione sia divenuta definitiva e, comunque, nei casi espressamente previsti; il recesso in prova resta fuori dal suo ambito applicativo.

  • art. 2096 c.c.

    Il recesso durante il periodo di prova è assoggettato alla specifica disciplina del patto di prova, che lo distingue dal licenziamento ordinario.

  • art. 410 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’applicazione delle regole sul tentativo di conciliazione e sui relativi effetti decadenziali.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’applicazione delle regole sul tentativo di conciliazione in sede sindacale/bilaterale.

  • art. 412-ter c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo alla procedura conciliativa davanti all’ente bilaterale.

  • art. 412-quater c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riguardo alla procedura conciliativa e ai suoi effetti sul termine di decadenza.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che i presupposti dell’eccezione di decadenza devono essere allegati e provati dalla parte che la solleva.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione articolati dal lavoratore.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per sostenere che non fosse consentita un’interpretazione estensiva della disciplina decadenziale al caso del recesso in prova.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    La novella del 2010 sulla decadenza nelle impugnazioni del licenziamento non si estende al recesso intimato durante il periodo di prova.

  • CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi

    Richiamato solo per la qualifica contrattuale e il livello del lavoratore assunto in prova.

Massime di principio

  • La disciplina decadenziale dell’impugnazione del licenziamento introdotta e modificata dalla L. n. 183/2010 si applica alle sole ipotesi di recesso espressamente previste dal legislatore e non può essere estesa in via analogica al recesso intimato durante il periodo di prova.
  • Il recesso durante il periodo di prova ha una propria autonoma disciplina, dettata dall’art. 2096 c.c., e non coincide con il licenziamento individuale del rapporto già definitivamente costituito.
  • Quando si eccepisce la decadenza dall’impugnazione del licenziamento, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere allegati e provati da chi solleva l’eccezione.
  • Le regole sulla conciliazione e sui termini decadenziali connessi non possono essere applicate oltre i casi in cui il rapporto e il tipo di recesso rientrino effettivamente nell’ambito della disciplina legale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento individualeRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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