Cassazione Civile, Ordinanza n. 32220/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento relativo all'anno 2002 concernente il canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Cosap) per impianti pubblicitari. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo rilevante il fatto che, in altro giudizio, la contribuente avesse aderito alla definizione agevolata e che l'ente avesse proceduto al discarico degli avvisi in contenzioso. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per incertezza assoluta sul soggetto destinatario e per erronea indicazione del tributo (imposta sulla pubblicità invece del Cosap); 2) nullità per travisamento dell'oggetto del giudizio, avendo il giudice attribuito rilievo a documenti relativi a un diverso giudizio (iscritto a un diverso numero di R.G.); 3) violazione del regolamento comunale sulla definizione agevolata, sostenendo che tale disciplina si applicava solo ai tributi comunali aboliti e non a un'entrata patrimoniale come il Cosap; 4) violazione del medesimo regolamento per mancanza dei presupposti dell'estinzione, in assenza di rinuncia al giudizio, con possibilità al più di sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata perché aveva deciso la causa facendo riferimento a fatti e documenti relativi a un diverso giudizio, così pronunciando su una fattispecie diversa da quella dedotta. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito attenendosi ai principi indicati. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta cessazione del contrasto tra le parti in relazione al medesimo atto impugnato, non essendo sufficiente la definizione di un diverso procedimento relativo a una distinta pretesa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali e di motivazione apparente o inidoneità della decisione rispetto al thema decidendum.
Richiamato per affermare la nullità della decisione che non raggiunge il suo scopo processuale.
Richiamato in combinazione con altre norme per fondare la nullità della sentenza viziata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una decisione riferita al caso concreto; se decide su fatto diverso, è nulla.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'esigenza che la motivazione consenta di comprendere l'iter decisorio e il concreto oggetto della decisione.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere richiede il venir meno del contrasto tra le parti per fatti sostanziali sopravvenuti incidenti sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi.
La definizione agevolata opera solo se ricorrono congiuntamente due presupposti: obblighi tributari anteriori all'entrata in vigore della legge e instaurazione, a tale data, del procedimento di accertamento o del contenzioso.
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, art. 2
Invocato dal ricorrente per sostenere che la definizione agevolata riguardasse solo tributi comunali aboliti e non entrate patrimoniali come il Cosap.
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, art. 5
Invocato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di rinuncia al giudizio, non potesse essere dichiarata l'estinzione ma semmai la sospensione.
Massime di principio
- La sentenza che decide la controversia facendo riferimento a fatti, atti o documenti relativi a un diverso giudizio è nulla perché non si riferisce al thema decidendum dedotto in causa.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta eliminazione del contrasto tra le stesse parti con riguardo al medesimo atto impugnato; la definizione di un diverso procedimento non basta a far venir meno l'interesse alla decisione della lite in corso.
- Le procedure di definizione agevolata non possono essere estese oltre i limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina applicabile, né possono automaticamente produrre effetti estintivi su pretese diverse e autonome.
- Quando la sentenza di merito è viziata dall'aver preso in esame un fatto diverso da quello posto a base della domanda, il vizio è rilevabile anche d'ufficio e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →