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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19311/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale operante formalmente nel settore agricolo, nei cui confronti era stata accertata un'esposizione debitoria di importo rilevante sulla base di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è stato rigettato dalla corte d'appello, che ha escluso la natura agricola dell'attività perché non risultava provata la connessione tra coltivazione del fondo e attività di trasformazione/commercializzazione del vino. In cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella trattazione scritta; violazione delle norme sulla prova e sulla legittimazione del creditore istante; erronea mancata ammissione di prove per dimostrare la natura agricola dell'impresa; violazione dell'onere della prova in ordine alla natura dei prodotti commercializzati; motivazione apparente sulla qualificazione commerciale dell'attività di produzione del vino; omesso esame della capacità produttiva dell'azienda; ulteriore motivazione apparente sulla connessione tra produzione e rivendita del vino. La censura sostanziale comune era che l'impresa dovesse essere considerata agricola e quindi non fallibile, assumendosi che spettasse al creditore dimostrare la prevalenza dell'attività commerciale e che i giudici di merito avessero male apprezzato i dati documentali e istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: il primo perché carente di specificità e comunque infondato, dato che il termine per le note scritte consentiva di replicare; il secondo perché la questione del difetto di legittimazione del creditore non risultava dedotta in reclamo e, comunque, ai fini della fallibilità rilevano anche i crediti contestati; il terzo perché la mancata ammissione delle prove non incideva su un fatto decisivo, non essendo state articolate prove idonee a dimostrare che la rivendita riguardasse in prevalenza vino ottenuto dalle uve del fondo; il quarto, il quinto, il sesto e il settimo perché la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sull'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento, gravando su chi invoca tale esenzione l'onere di provare la connessione funzionale tra coltivazione e attività connessa e la prevalenza dei prodotti propri nella trasformazione/commercializzazione. Ha inoltre confermato che la sola iscrizione nella sezione speciale del registro imprese non ha valore costitutivo e che i dati su estensione dei terreni e macchinari non bastavano a dimostrare la prevalenza del prodotto proprio. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva degli intimati, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta violazione del contraddittorio è stata esclusa, perché il ricorrente avrebbe potuto difendersi nel termine assegnato per le note scritte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma la Corte ha escluso la violazione dei relativi parametri.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 221 della legge n. 77/2020

    È stata richiamata la disciplina emergenziale sulla trattazione scritta dell'udienza.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio nell'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato per contestare la fallibilità e i requisiti soggettivi dell'imprenditore fallibile.

  • art. 6 l.fall.

    Richiamato in relazione alla legittimazione del creditore istante e alla declaratoria di fallimento.

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    Invocato in relazione alla procedura di fallimento e alla legittimazione del creditore istante.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    Richiamato per contestare la mancata ammissione/gestione delle prove nel giudizio di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato a sostegno della richiesta di esibizione documentale.

  • art. 2135 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'esenzione dell'imprenditore agricolo richiede la prova della connessione funzionale e, per le attività connesse, della prevalente utilizzazione di prodotti propri.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione agricola grava su chi la invoca.

  • art. 132 c.p.c.

    Le censure di motivazione apparente sono state respinte perché la sentenza di merito era sorretta da motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Chi invoca l'esenzione dal fallimento come imprenditore agricolo deve provare, con elementi specifici e pertinenti, che l'attività di trasformazione o commercializzazione è funzionalmente connessa alla coltivazione del fondo e che i prodotti commercializzati provengono prevalentemente dal fondo stesso.
  • La mera iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura agricola dell'attività, avendo tale iscrizione valore non costitutivo.
  • Nel verificare la fallibilità, devono essere considerati anche i crediti contestati, poiché l'accertamento dell'insolvenza ha natura oggettiva e non dipende dalla soggettiva contestazione del debitore.
  • La mancata ammissione di prove istruttorie può essere censurata in cassazione solo se la prova non ammessa era idonea a dimostrare un fatto decisivo capace di infirmare con certezza il ragionamento probatorio del giudice di merito.
  • Per superare una qualificazione commerciale dell'attività non basta allegare la dimensione del fondo o la dotazione di mezzi aziendali: occorre dimostrare in modo puntuale la prevalenza del ciclo produttivo agricolo proprio rispetto all'attività di commercializzazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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