Cassazione Penale, Ordinanza n. 13793/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, contestando un vizio di violazione di legge e di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. In particolare, sosteneva che la motivazione sul punto fosse insufficiente o illogica. La Corte di cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano valorizzato elementi negativi ritenuti decisivi, tra cui i toni aggressivi e ostili dell'imputato verso la polizia giudiziaria e la irrilevanza, ai fini collaborativi, del semplice essersi fatto identificare, oltre all'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha reputato congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che non è necessario confutare espressamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis e comma 7, C.d.S.
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fattispecie concreta.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi e rilevi l'assenza di dati positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in esame in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento degli altri.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola mancanza di elementi positivi che depongano per la concessione del beneficio.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è immune da censure in cassazione quando sia esaustiva, non illogica e ancorata a dati fattuali concretamente valorizzati dal giudice di merito.
- La semplice collaborazione minima o meramente formale, se estranea al profilo premiale rilevante, non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.
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