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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28118/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un geometra iscritto all'albo ha impugnato una cartella di pagamento emessa per contributi minimi dovuti alla Cassa di previdenza dei geometri per l'anno 2014. La controversia ruotava intorno alla debenza dell'iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima, nonostante il ricorrente risultasse già iscritto alla gestione artigiani INPS come socio amministratore e svolgesse attività lavorativa in una società in cui era coinvolto anche come socio e amministratore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 22 della l. n. 773/1982, sostenendo che lo statuto della Cassa, come fonte secondaria, non potesse ampliare i requisiti di iscrizione fissati dalla legge e che mancasse l'esercizio continuativo della libera professione; (2) ancora violazione dell'art. 22, comma 2, della medesima legge, affermando la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per chi sia già assicurato presso altra gestione obbligatoria INPS; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice verificato se il ricorrente avesse effettivamente svolto attività professionale di geometra rilevante ai fini dell'obbligo contributivo, contestando la presunzione di collegamento tra carica societaria e uso delle competenze professionali; (4) omesso esame di un ulteriore fatto decisivo e violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 103/1996, sostenendo l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali fondati su compensi percepiti, trattandosi invece di contributo minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; è irrilevante sia la natura occasionale dell'esercizio della professione, sia la mancata produzione di reddito. Ha inoltre rilevato che il regolamento della Cassa disciplina gli obblighi contributivi in coerenza con i principi della l. n. 335/1995, orientati all'equilibrio finanziario di lungo periodo degli enti. I terzi e quarti motivi sono stati ritenuti anche inammissibili per la presenza di doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra la decisione di primo grado e quella d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Cassa resistente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'ente intimato rimasto contumace; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 773/1982

    "per i geometri che sono amministratori di società ..."; richiamo all'art. 22, primo e secondo comma

    La Corte non accoglie la tesi secondo cui la norma richiederebbe, per l'obbligo contributivo, l'esercizio continuativo della libera professione o renderebbe facoltativa l'iscrizione per chi sia iscritto ad altra gestione obbligatoria, valorizzando invece la sufficienza dell'iscrizione all'albo secondo la disciplina regolamentare della Cassa.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    "L'iscrizione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria"

    Lo statuto è applicato come disciplina degli obblighi contributivi: l'iscrizione all'albo professionale fonda la presunzione di iscrizione alla Cassa, salvo prova contraria da darsi secondo le modalità previste.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2

    Richiamato come base del procedimento di approvazione delle modalità con cui l'iscritto può fornire prova contraria alla presunzione di iscrizione.

  • l. n. 335/1995

    Richiamata per affermare che la disciplina regolamentare degli obblighi contributivi delle casse privatizzate è coerente con i principi di equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma i relativi motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati ritenuti inammissibili anche perché proposti in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, per proporre validamente il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, comma 2 e comma 3

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme e della nuova formulazione del vizio motivazionale ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • l. n. 134/2012

    Conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata ai fini dell'applicazione della disciplina processuale sulla doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del disposto relativo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di casse previdenziali privatizzate, quando il regolamento della cassa prevede che l'iscrizione degli iscritti all'albo si presum[a], l'obbligo contributivo minimo può discendere dalla sola iscrizione all'albo professionale, senza necessità di provare un esercizio continuativo, esclusivo o redditualmente produttivo della professione.
  • La circostanza che il professionista sia già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non esclude automaticamente l'obbligo di iscrizione alla cassa di categoria, se la disciplina speciale della cassa e il relativo regolamento prevedono diversamente.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di "doppia conforme" se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • Quando la contribuzione richiesta è quella minima dovuta alla cassa professionale, il thema decidendum non si esaurisce nella produzione di reddito o nella percezione di compensi, potendo rilevare la mera iscrizione all'albo quale presupposto dell'obbligazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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