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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17991/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto terzo è intervenuto con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro l'esecuzione immobiliare promossa da un condominio sulla base di decreto ingiuntivo per spese condominiali nei confronti della moglie separata, formalmente intestataria del bene pignorato. Il terzo sosteneva di essere il reale proprietario dell'immobile, assumendo che l'intestazione alla debitrice fosse solo fittizia e che l'acquisto fosse stato integralmente finanziato da lui, nell'ambito di accordi familiari destinati a beneficiare i figli. In subordine chiedeva di essere ammesso alla distribuzione per il rimborso delle somme da lui sostenute per l'acquisto e per le rate di mutuo successive. In cassazione ha denunciato: vizio di motivazione e violazione delle norme sul giudicato e sulla sospensione per pregiudizialità; omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà; violazione delle norme sulla buona fede e sull'onere della prova in relazione alla presunta mala fede del condominio; omesso esame di fatti decisivi e istanze istruttorie; erronea applicazione dell'art. 619 c.p.c. e delle norme sulla tutela del terzo, sostenendo che avrebbe potuto far valere anche l'inesistenza del credito esecutato; infine, errata qualificazione come inammissibile della domanda subordinata di pagamento/rimborso delle somme spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della sospensione necessaria non era configurabile: al più si sarebbe potuta disporre una riunione, potere non sindacabile in appello. Ha rigettato il secondo motivo osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda di accertamento della proprietà, dichiarandola inammissibile per genericità e per mancato confronto con la trascrizione del pignoramento, sicché il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi. Ha dichiarato assorbite le censure sulla mala fede del condominio, poiché il rigetto della pretesa simulazione rendeva irrilevante il tema della tutela del terzo acquirente di buona fede. Quanto ai motivi sulla domanda subordinata, li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: la domanda di credito era logicamente preclusa dal rigetto della domanda principale e, comunque, il terzo opponente ex art. 619 c.p.c. non può contestare la fondatezza sostanziale del credito posto a base dell'esecuzione, facoltà riservata al debitore esecutato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati, e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    opposizione di terzo all'esecuzione

    Il terzo può far valere la prevalenza del proprio diritto sul bene pignorato, ma non contestare la fondatezza sostanziale del credito per cui si procede, facoltà riservata al debitore esecutato.

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria per pregiudizialità

    Nel caso di specie non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria; al più era configurabile una riunione di cause.

  • art. 39 c.p.c.

    La continenza è stata richiamata come possibile rimedio processuale, ma la Corte ha osservato che non era applicabile tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione delle cause connesse è rimessa al potere del giudice e il suo esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in sede di gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione della proprietà era stata comunque esaminata sotto il profilo dell'inammissibilità della censura.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta inesistente o perplessa, poiché il percorso logico-giuridico della sentenza d'appello era comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state scrutinare secondo i diversi vizi denunciati, ma ritenute infondate o inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1416 c.c.

    È stata evocata dal ricorrente in tema di simulazione e tutela dei terzi, ma la relativa questione è rimasta assorbita per il rigetto della domanda principale.

  • art. 2652 n. 4 c.c.

    La tutela del terzo di buona fede presuppone l'accoglimento della domanda di simulazione; se la simulazione è esclusa, la norma non opera.

  • art. 2915 c.c.

    Richiamata dal ricorrente in tema di opponibilità ai terzi, ma non è stata applicata autonomamente nel decisum.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova della buona fede è stata superata dall'irrilevanza della relativa questione dopo il rigetto della simulazione.

  • art. 404 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per la tutela del terzo, ma la Corte ha ribadito che nel giudizio ex art. 619 c.p.c. il terzo non può far valere l'illegittimità sostanziale del credito esecutato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo può chiedere l'accertamento del proprio diritto sul bene pignorato, ma non estendere il giudizio alla verifica dell'esistenza o validità del credito azionato dal creditore procedente, questione riservata al debitore esecutato.
  • Quando una censura di legittimità non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche se formalmente prospettato come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.
  • La mancata sospensione del processo per pregiudizialità, quando al più sarebbe stata possibile una riunione di procedimenti connessi, non integra di per sé violazione di legge se il potere di riunione è discrezionale e non sindacabile in appello.
  • La tutela del terzo di buona fede in materia di simulazione e opponibilità degli acquisti richiede in via logica l'accoglimento della domanda principale di simulazione; in difetto di tale presupposto, la questione della buona o mala fede del terzo resta irrilevante.
  • La domanda subordinata è inammissibile o infondata quando presuppone il successo della domanda principale e non ne è autonomamente sostenibile la compatibilità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutivePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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