Cassazione Civile, Ordinanza n. 33919/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per lavori di copertura su un edificio condominiale. La società appaltatrice aveva chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento del corrispettivo; il condominio aveva proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che i lavori non erano stati completati e che presentavano vizi e difformità. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva confermato. In Cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del condominio opponente, perché l’opposizione sarebbe stata proposta da un soggetto diverso dall’amministratore notificatario dei monitori; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancata rinnovazione della CTU; 3) violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i lavori erano stati ultimati e che i vizi non impedivano l’uso dell’opera; 4) violazione dell’art. 1453 c.c., contestando la gravità dell’inadempimento e la conseguente risoluzione; 5) violazione dell’art. 1458 c.c. e degli artt. 1667 e 1668 c.c. per avere disposto restituzioni senza riconoscere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nelle restituzioni. La Corte ha ritenuto infondato o inammissibile ciascun motivo, osservando in particolare che il condominio era legittimato a stare in giudizio tramite l’amministratore formalmente nominato; che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile; che la CTU aveva accertato sia l’incompletezza sia i vizi notevoli dell’opera; che la gravità dell’inadempimento è apprezzamento di fatto del giudice di merito; che la censura sul mancato riconoscimento dei lavori eseguiti era carente di autosufficienza; e che non vi era ultrapetizione perché il condominio aveva effettivamente chiesto la restituzione di somme anche superiori a quelle liquidate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che a sua volta aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione del condominio ai decreti ingiuntivi e la conseguente restituzione di somme all’esito della ritenuta incompletezza e difettosità dei lavori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità/processuale e legittimazione, ma la Corte non vi ha ravvisato alcuna violazione decisiva.
Invocato per contestare la legittimazione ad agire; la Corte ha ritenuto il condominio validamente rappresentato e quindi legittimato.
Richiamato sulla rappresentanza condominiale; la Corte ha valorizzato la nomina dell’amministratore quale soggetto legittimato a operare.
La Corte ha affermato che l’amministratore formalmente nominato era autorizzato anche a proporre l’opposizione ai decreti ingiuntivi.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché le domande del condominio comprendevano la restituzione di somme anche maggiori di quelle liquidate.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte ha ritenuto inammissibile la rivalutazione delle prove in sede di legittimità.
La Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove acquisite.
È consentita al giudice di merito la valutazione comparativa delle prove e l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
La gravità dell’inadempimento che giustifica la risoluzione è stata ritenuta apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione della gravità dell’inadempimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Invocato sulla disciplina delle restituzioni conseguenti alla risoluzione; la Corte ha confermato il criterio adottato nei gradi di merito.
Richiamato dalla ricorrente sulla garanzia per vizi; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo accertati incompletezza e difetti dell’opera.
La Corte ha ribadito che il committente può chiedere la risoluzione solo se i difetti rendono l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione; nel caso concreto la valutazione di merito ha escluso la tesi della ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura sulle somme da restituire è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
Il vizio motivazionale è stato dichiarato non deducibile in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la fase camerale e per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la risoluzione per vizi o difformità dell’opera è ammissibile quando i difetti incidono in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità del bene, fino a renderlo del tutto inadatto alla destinazione pattuita; tale valutazione è di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura degli accertamenti tecnici.
- In sede di legittimità, la contestazione della valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. se la doglianza mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio; la violazione è configurabile solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, in presenza di c.d. doppia conforme.
- La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è un apprezzamento di fatto rimesso al prudente giudizio del merito; in cassazione non è sindacabile se sorretto da motivazione non apparente.
- La censura per ultrapetizione richiede che la sentenza abbia attribuito un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quanto domandato; non sussiste se dagli atti risulta che la parte abbia chiesto espressamente la restituzione di somme anche superiori a quelle poi liquidate.
- Il ricorrente in cassazione ha l’onere di formulare censure autosufficienti, indicando con precisione i fatti, i documenti e le voci di danno o di credito su cui il motivo si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L’amministratore di condominio formalmente nominato è il soggetto legittimato a rappresentare il condominio in giudizio, anche quando nei rapporti negoziali o nelle attività materiali compaia la persona fisica che ne è legale rappresentante o socio, se gli atti del condominio ne attestano la nomina.
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