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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20510/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui una lavoratrice ha chiesto di accertare l'orario effettivamente svolto durante il rapporto di lavoro, formalmente a tempo parziale, deducendo di aver lavorato stabilmente 42 ore settimanali (7 ore al giorno per 6 giorni) anziché l'orario contrattuale, e in subordine l'accertamento delle ore comunque prestate in eccedenza rispetto al part-time. La datrice di lavoro ha ammesso che vi fossero ore ulteriori rispetto a quelle in busta paga, sostenendo però che ogni ora fosse stata retribuita in contanti e quietanzata mediante annotazioni manoscritte sulle buste paga sottoscritte dalla lavoratrice. Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo provato l'orario di 42 ore settimanali; la Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione e ha respinto tutte le domande, ritenendo dimostrato solo in termini generici che vi fossero prestazioni ulteriori, ma non anche un orario preciso e quantificabile. In cassazione la lavoratrice ha articolato tre motivi: nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.c. per omessa considerazione della confessione contenuta nelle buste paga annotate e nelle difese avversarie; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai pagamenti in nero e alla possibilità di ricavare aritmeticamente le ore eccedenti dividendo gli importi corrisposti per la paga oraria indicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse chiara e non contraddittoria: la Corte territoriale aveva distinto correttamente tra l'esistenza di prestazioni ulteriori rispetto al part-time e la loro quantificazione puntuale, rilevando che mancava la prova rigorosa di un orario fisso e determinato. Ha escluso che vi fosse violazione delle regole sulla confessione, osservando che le dichiarazioni contenute nella memoria difensiva sottoscritta dal solo difensore non hanno natura confessoria, mentre le annotazioni manoscritte sulle buste paga erano state esaminate e valutate come elementi non sufficienti a provare con precisione le ore lavorate. Ha infine escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che il fatto era stato considerato e motivatamente disatteso; la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    indica il rito introduttivo della domanda della lavoratrice nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente il sindacato sulla nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, o per motivazione perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio correttamente esaminato dal giudice di merito.

  • art. 2733, comma 2, c.c.

    le ammissioni contenute in atti difensivi non sottoscritti dalla parte personalmente non integrano confessione in senso tecnico.

  • art. 416 c.p.c.

    le dichiarazioni contenute nella memoria difensiva del convenuto, se sottoscritta solo dal difensore, hanno valore di allegazioni difensive o elementi indiziari, non di confessione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice d'appello esaminato anche la domanda subordinata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale base del parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è invece consentito chiedere una nuova valutazione della sufficienza o della persuasività della motivazione.
  • La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria in modo da non consentire di comprendere la ratio decidendi; mere tensioni logiche o passaggi opinabili non bastano.
  • Il lavoratore che domanda il riconoscimento di ore di lavoro eccedenti rispetto all'orario contrattuale deve provarne rigorosamente l'effettiva prestazione e la loro precisa collocazione temporale; la prova equitativa può operare solo per la quantificazione del compenso, non per supplire alla prova dell'orario.
  • Le ammissioni contenute in una memoria difensiva sottoscritta dal solo difensore non assumono efficacia confessoria in senso tecnico, ma costituiscono elementi valutabili liberamente dal giudice di merito.
  • Il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento sia decisivo al punto da infirmare con certezza la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice; altrimenti la doglianza si risolve in una critica al merito.
  • La non contestazione nel rito del lavoro riguarda i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto, non i fatti secondari aventi mera funzione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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