Cassazione Civile, Ordinanza n. 08978/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate su una pensione integrativa percepita da un ex dipendente INPS iscritto al Fondo integrativo dei dipendenti INPS dal 1962 al 1992. Il contribuente sosteneva che tale prestazione dovesse essere tassata separatamente e non secondo il regime ordinario IRPEF, applicando l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005, con aliquota ridotta del 15% e ulteriore abbattimento per anzianità di partecipazione. Chiedeva, quindi, il rimborso delle imposte asseritamente indebitamente trattenute per gli anni 2011-2016. L'Agenzia delle Entrate resisteva, sostenendo che il regime agevolato non fosse applicabile alle prestazioni riferite a montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 e che, per i dipendenti pubblici, operasse la disciplina previgente fino all'adozione delle norme attuative previste dall'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005. La C.G.T. di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 d.lgs. 252/2005, dell'art. 64 l. 144/1999, dell'art. 21 d.lgs. 252/2005 e dell'art. 50, comma 1, lett. h-bis, TUIR, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il regime fiscale agevolato per la pensione integrativa e avesse confuso la tassazione delle prestazioni con quella dei montanti contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva negato il rimborso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005, secondo cui, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fino all'emanazione delle norme attuative continua ad applicarsi integralmente la previgente normativa. Ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui, per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, compresa la gestione speciale INPS soppressa dal 1° gennaio 1999, è inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005
"Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione"
La Corte ha ritenuto che la disposizione non sia applicabile alle prestazioni riferite a montanti previdenziali maturati prima del 1° gennaio 2007 nel caso di dipendenti pubblici soggetti alla disciplina transitoria dell'art. 23, comma 6.
art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005
"Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa"
Per i dipendenti pubblici la nuova disciplina del d.lgs. 252/2005 resta preclusa sino all'adozione delle norme attuative, con conseguente applicazione della previgente normativa ai trattamenti in esame.
art. 23, comma 7, d.lgs. 252/2005
"Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 [...] ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
La Corte lo ha richiamato per confermare che, per i vecchi iscritti a vecchi fondi, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime fiscale previgente, escludendo il nuovo regime agevolato.
Norma richiamata dal ricorrente per il coordinamento tra il d.lgs. 252/2005 e il TUIR; nel caso concreto non ha condotto a una soluzione favorevole al ricorrente, poiché la disciplina transitoria dell'art. 23 è stata ritenuta prevalente.
art. 50, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. 917/1986
Richiamata come disposizione TUIR relativa alle prestazioni pensionistiche; la Corte non ne ha fatto derivare l'applicazione del regime agevolato invocato dal ricorrente.
art. 52, comma 1, lett. d), d.P.R. 917/1986
Richiamato nel quadro del coordinamento normativo sul trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche; non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina transitoria del d.lgs. 252/2005.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il fondo integrativo soppresso non operasse su montanti individuali nel modo prospettato dall'Amministrazione; la Corte non ha accolto tale ricostruzione ai fini dell'applicazione del regime agevolato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo processuale per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la disciplina fiscale introdotta dal d.lgs. 252/2005 resta subordinata alla previsione transitoria dell'art. 23, comma 6, sicché, in mancanza delle norme attuative, continua ad applicarsi integralmente la normativa previgente.
- In tema di fondi previdenziali integrativi, per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, i montanti delle prestazioni maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime tributario vigente a quella data, con esclusione del nuovo trattamento agevolato dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005.
- La distinzione tra tassazione delle prestazioni pensionistiche e disciplina fiscale dei montanti contributivi è decisiva: il regime agevolato ex art. 11, comma 6, riguarda la prestazione erogata, ma non può essere applicato in contrasto con la disciplina transitoria che governa la posizione del lavoratore pubblico o del vecchio iscritto.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi ad altri regimi previdenziali o a prestazioni diverse non è idoneo a superare una specifica preclusione normativa espressa, quando la fattispecie concreta rientra nella disciplina transitoria speciale.
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