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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11151/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di dissequestro di beni, deducendo (1) violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e 323 c.p.p., poiché la sentenza di assoluzione "il fatto non sussiste" nei confronti del marito Antonio Esposito costituirebbe novum rilevante e comporterebbe l'ordine di restituzione anche per lei; (2) errata applicazione di legge e illogicità della motivazione riguardo all'estensione degli effetti della sentenza di assoluzione del coimputato, posto che i reati ascritti (art. 512-bis, art. 648-bis) sarebbero strettamente collegati alle contestazioni originarie a carico del marito; (3) carenza di motivazione circa la mancata riduzione del sequestro in via subordinata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: (a) in cassazione in materia di misure reali è consentita la censura per violazione di legge o omessa/apparente motivazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., non i meri rilievi di logica argomentativa; (b) l'asserito fatto sopravvenuto (assoluzione di Esposito) poteva costituire novum rilevante, ma il ricorso non era autosufficiente: mancava puntuale indicazione e documentazione degli atti rilevanti nel fascicolo del provvedimento impugnato; non si possono introdurre elementi istruttori estranei al fascicolo di riesame in cassazione; (c) il Tribunale del riesame ha valutato e implicitamente respinto la richiesta di riduzione per l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza del profitto del reato. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Riferito dalla ricorrente in tema di ordine di restituzione e impugnazioni; la Corte lo considera nell'ambito delle censure avanzate ma nega che vi sia stata violazione di legge rilevante per cassazione.

  • art. 323 c.p.p.

    Prevede l'ordine di restituzione a seguito di pronuncia liberatoria; la Corte riconosce che una sentenza assolutoria può costituire novum idoneo ad attivare le tutele restituorie, ma rileva che l'effetto non può essere valutato in cassazione senza la documentazione e gli atti presenti nel fascicolo impugnato.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle misure cautelari reali; la Corte non ritiene superata la necessità di violazione di legge per ricorso ex art. 325.

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di cautela reale: è consentito solo per violazione di legge o motivazione omessa/apparente; la Corte applica questo principio per escludere censure meramente logiche.

  • art. 588, co. 2 c.p.p.

    Principio generale secondo cui l'esecuzione è sospesa in appello fino alla definizione; la Corte lo cita per distinguere l'eccezione secondo cui una sentenza assolutoria determina perdita di efficacia del sequestro in deroga a tale regola.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Riferimento alla disciplina processuale sull'autosufficienza del ricorso di cassazione; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti essenziali.

  • art. 240, comma secondo, n. 2 c.p.p.

    Cita l'eccezione per cui l'assoluzione non produce effetti se il bene è soggetto a confisca obbligatoria; la Corte segnala tale limite alla perdita automatica dell'efficacia del sequestro.

  • art. 512-bis c.p.

    Reato di trasferimento fraudolento di valori; la difesa sosteneva che l'addebito a carico della ricorrente era collegato al marito assolto, ma la Corte ha ritenuto che tale collegamento non fosse adeguatamente provato nel fascicolo impugnato.

  • art. 648-bis c.p.

    Reato di riciclaggio: la difesa lamentava che i reati presupposti derivavano dalle false fatturazioni a carico del marito assolto; la Corte ha ritenuto che questa connessione non fosse dimostrata agli atti del riesame e della cassazione.

  • art. 611 c.p.p.

    Citato in relazione alla memoria difensiva e alle produzioni documentali: le documentazioni introdotte tardivamente nella memoria non sono sufficienti a sanare l'onere di allegazione nel ricorso di cassazione.

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Limita l'esame della Cassazione agli 'errors' dedotti e ai limiti di impugnazione; la Corte ricorda che non può valutare elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Una sentenza assolutoria nei confronti di un coimputato può costituire novum idoneo a richiedere la restituzione di beni ma l'effetto non è automatico: occorre che il fatto sopravvenuto sia documentato e posto nel fascicolo che il giudice che decide ha potuto esaminare.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentita la censura solo per violazione di legge o motivazione omessa/apparente (art. 325 c.p.p.); non sono ammesse censure consistenti in mera critica logica dell'argomentazione.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso di cassazione impone l'onere di indicare e allegare puntualmente gli atti fondamentali: elementi nuovi o documenti fuori fascicolo non possono essere valutati in Cassazione e vanno proposti al giudice della cautela competente.
  • La perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza assolutoria non opera se il bene è previsto per confisca obbligatoria (art. 240 c.p.p.) o se non è possibile accertare con precisione il profitto del reato.
  • La richiesta subordinata di riduzione del sequestro deve essere motivata e supportata da elementi concreti sulla consistenza del profitto presunto; l'assenza di dati idonei può giustificare il rigetto della domanda.
  • Se si ritiene che una pronuncia di assoluzione incida sui beni sequestrati, la via corretta è presentare la documentazione e l'istanza al giudice della cautela o del riesame, assicurandosi che gli atti rilevanti siano inseriti nel fascicolo impugnato, prima di proporre ricorso in Cassazione.

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