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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07546/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (licenziante)

La controversia

La lite nasce da un contratto di consulenza e assistenza stipulato per la promozione del marchio "Aeronautica Militare", collegato a un rapporto di licenza/sublicenza sul segno distintivo. La società ricorrente principale era stata condannata a risarcire i danni per inadempimento contrattuale in favore della controparte, con importo di euro 420.000, oltre accessori; la Corte d'appello aveva inoltre anticipato la decorrenza di interessi e rivalutazione alla data di notifica dell'atto di citazione. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 808-quater c.p.c. per l'interpretazione della clausola compromissoria, sostenendo che il giudice ordinario fosse adito solo in caso di impossibilità tecnica-giuridica di ricorrere all'arbitrato; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto per la lettura della clausola di condizione risolutiva, assumendo che il mancato rinnovo della licenza del marchio dovesse far cessare il contratto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la risoluzione di un diverso contratto tra la controparte e un terzo che avrebbe impedito l'attività promozionale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pretesa ultrapetizione del primo giudice in ordine all'illegittimità del recesso; 5) violazione delle norme su inadempimento, risarcimento e presunzioni, sostenendo che il danno non fosse stato provato e fosse stato liquidato solo su base presuntiva/equitativa. La controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, ma quest'ultimo è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo inammissibili tutti i motivi: i primi due per difetto di specificità e perché le censure miravano a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale già compiuta dal giudice di merito; il terzo per l'effetto della "doppia conforme" e per la mancata puntuale allegazione del fatto decisivo; il quarto perché l'omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia e, comunque, la censura era non specifica; il quinto perché la valutazione delle presunzioni e del danno era riservata al giudice di merito e non risultava che la Corte territoriale avesse fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato proposto oltre i sei mesi dalla notificazione della sentenza. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; non è stata applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale, essendo stato dichiarato inefficace e non inammissibile nel merito.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Criterio di interpretazione del contratto richiamato per censurare, ma non per accogliere, la lettura delle clausole contrattuali; la Corte ribadisce che la diversa ricostruzione proposta non era specificamente e puntualmente supportata.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale canone sistematico di interpretazione, ma la censura è stata ritenuta generica perché non indicava le ulteriori clausole rilevanti.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere un'interpretazione conservativa della clausola compromissoria.

  • art. 808 quater c.p.c.

    Il favor arbitratis opera solo quando il dubbio interpretativo riguarda l'oggetto della materia devoluta agli arbitri, non la stessa scelta arbitrale delle parti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla clausola compromissoria, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla clausola compromissoria, senza rilievo decisivo nel giudizio.

  • art. 1, terzo comma, lett. b), L. 14 maggio 2005, n. 80

    Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo, ma senza incidere sull'esito.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è proponibile la censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato; non è ammissibile la critica alla valutazione di merito se non nei limiti del vizio omesso esame.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia; la censura richiede inoltre specificità e riproduzione del motivo non esaminato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per contestare la condanna risarcitoria, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1226 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per contestare la liquidazione dei danni, ma la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fatto ricorso a liquidazione equitativa pura.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è tardivo se proposto oltre il termine lungo decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva proposta oltre il termine lungo è inefficace.

  • art. 371 c.p.c.

    Il rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale non sana la tardività rispetto al termine lungo per l'impugnazione incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La sanzione del raddoppio del contributo unificato presuppone una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità nel merito dell'impugnazione; non opera per il ricorso incidentale dichiarato inefficace.

Massime di principio

  • La censura di interpretazione contrattuale in cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa senza indicare in modo specifico gli elementi testuali o sistematici ignorati dal giudice di merito.
  • Il favor arbitratis non consente di sovvertire la scelta arbitrale delle parti quando la clausola compromissoria sia chiara; esso opera solo nei casi di dubbio sull'estensione oggettiva della materia devoluta agli arbitri.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione; inoltre il fatto deve essere stato specificamente allegato e controverso nei gradi di merito.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non la mancata risposta a questioni processuali; per essere scrutinabile, la censura deve essere specifica e riprodurre il motivo non esaminato.
  • La valutazione della prova presuntiva, compresi i requisiti di gravità, precisione e concordanza e la scelta dei fatti noti da cui inferire il fatto ignoto, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace, anche se notificato entro il termine di quarantagiorni dalla notifica del ricorso principale.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione sia dichiarata inefficace, e non inammissibile o improcedibile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoArbitratoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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