Cassazione Civile, Ordinanza n. 07546/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (licenziante)
La controversia
La lite nasce da un contratto di consulenza e assistenza stipulato per la promozione del marchio "Aeronautica Militare", collegato a un rapporto di licenza/sublicenza sul segno distintivo. La società ricorrente principale era stata condannata a risarcire i danni per inadempimento contrattuale in favore della controparte, con importo di euro 420.000, oltre accessori; la Corte d'appello aveva inoltre anticipato la decorrenza di interessi e rivalutazione alla data di notifica dell'atto di citazione. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 808-quater c.p.c. per l'interpretazione della clausola compromissoria, sostenendo che il giudice ordinario fosse adito solo in caso di impossibilità tecnica-giuridica di ricorrere all'arbitrato; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto per la lettura della clausola di condizione risolutiva, assumendo che il mancato rinnovo della licenza del marchio dovesse far cessare il contratto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la risoluzione di un diverso contratto tra la controparte e un terzo che avrebbe impedito l'attività promozionale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pretesa ultrapetizione del primo giudice in ordine all'illegittimità del recesso; 5) violazione delle norme su inadempimento, risarcimento e presunzioni, sostenendo che il danno non fosse stato provato e fosse stato liquidato solo su base presuntiva/equitativa. La controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, ma quest'ultimo è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo inammissibili tutti i motivi: i primi due per difetto di specificità e perché le censure miravano a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale già compiuta dal giudice di merito; il terzo per l'effetto della "doppia conforme" e per la mancata puntuale allegazione del fatto decisivo; il quarto perché l'omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia e, comunque, la censura era non specifica; il quinto perché la valutazione delle presunzioni e del danno era riservata al giudice di merito e non risultava che la Corte territoriale avesse fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato proposto oltre i sei mesi dalla notificazione della sentenza. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; non è stata applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale, essendo stato dichiarato inefficace e non inammissibile nel merito.
Norme richiamate
Criterio di interpretazione del contratto richiamato per censurare, ma non per accogliere, la lettura delle clausole contrattuali; la Corte ribadisce che la diversa ricostruzione proposta non era specificamente e puntualmente supportata.
Richiamato quale canone sistematico di interpretazione, ma la censura è stata ritenuta generica perché non indicava le ulteriori clausole rilevanti.
Invocato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere un'interpretazione conservativa della clausola compromissoria.
Il favor arbitratis opera solo quando il dubbio interpretativo riguarda l'oggetto della materia devoluta agli arbitri, non la stessa scelta arbitrale delle parti.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo sulla clausola compromissoria, senza accoglimento della doglianza.
art. 25 Cost.
Richiamato nel motivo sulla clausola compromissoria, senza rilievo decisivo nel giudizio.
art. 1, terzo comma, lett. b), L. 14 maggio 2005, n. 80
Norma richiamata dalla ricorrente nel primo motivo, ma senza incidere sull'esito.
In presenza di doppia conforme non è proponibile la censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato; non è ammissibile la critica alla valutazione di merito se non nei limiti del vizio omesso esame.
L'omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia; la censura richiede inoltre specificità e riproduzione del motivo non esaminato.
Richiamato nel quinto motivo per contestare la condanna risarcitoria, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.
Richiamato in tema di risarcimento del danno, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Evocato dalla ricorrente per contestare la liquidazione dei danni, ma la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fatto ricorso a liquidazione equitativa pura.
La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito.
Il ricorso incidentale è tardivo se proposto oltre il termine lungo decorrente dalla notificazione della sentenza.
L'impugnazione incidentale tardiva proposta oltre il termine lungo è inefficace.
Il rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale non sana la tardività rispetto al termine lungo per l'impugnazione incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La sanzione del raddoppio del contributo unificato presuppone una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità nel merito dell'impugnazione; non opera per il ricorso incidentale dichiarato inefficace.
Massime di principio
- La censura di interpretazione contrattuale in cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa senza indicare in modo specifico gli elementi testuali o sistematici ignorati dal giudice di merito.
- Il favor arbitratis non consente di sovvertire la scelta arbitrale delle parti quando la clausola compromissoria sia chiara; esso opera solo nei casi di dubbio sull'estensione oggettiva della materia devoluta agli arbitri.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione; inoltre il fatto deve essere stato specificamente allegato e controverso nei gradi di merito.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non la mancata risposta a questioni processuali; per essere scrutinabile, la censura deve essere specifica e riprodurre il motivo non esaminato.
- La valutazione della prova presuntiva, compresi i requisiti di gravità, precisione e concordanza e la scelta dei fatti noti da cui inferire il fatto ignoto, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace, anche se notificato entro il termine di quarantagiorni dalla notifica del ricorso principale.
- La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione sia dichiarata inefficace, e non inammissibile o improcedibile nel merito.
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