Cassazione Civile, Ordinanza n. 05026/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa dichiarato per il 2007, disconoscendo costi relativi ad acquisti di carburante, canoni di leasing di un'autovettura aziendale e, soprattutto, costi per materiali da costruzione ritenuti inerenti a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la decisione era stata riformata parzialmente, con conferma del recupero a tassazione delle operazioni inesistenti. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché la prova da lui offerta fosse insufficiente; 2) nullità per contraddittorietà della motivazione, assumendo che la CTR avesse da un lato implicitamente riconosciuto l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali, e dall'altro negato la realtà delle operazioni di acquisto; 3) omessa pronuncia sull'applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, invocato come ius superveniens più favorevole; 4) violazione del medesimo art. 8, comma 2, e dell'art. 53 Cost., per mancata applicazione della norma sopravvenuta che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, esclude dalla formazione del reddito i componenti positivi direttamente correlati ai costi indeducibili entro i limiti di questi ultimi; 5) omesso esame di un fatto decisivo, e violazione dell'art. 115 c.p.c., con riferimento alla asserita mancata contestazione dei pagamenti effettuati alla ditta fornitrice, eseguiti in parte con assegni e in parte in contanti. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo sufficiente le ragioni del convincimento e che il vizio denunciato non ricorreva; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa contraddittorietà, perché riferito a un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; ha trattato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, affermando che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 è applicabile anche ai rapporti non esauriti, ma grava sul contribuente l'onere di dimostrare che i ricavi che chiede di espungere siano essi stessi fittizi e direttamente correlati ai costi indeducibili; nel caso concreto tale prova non era stata fornita, perché il giudice di merito aveva accertato l'inesistenza delle operazioni di acquisto e l'insufficienza della prova contraria. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'ultimo motivo, rilevando che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera valutazione delle prove, e che il principio di non contestazione non si estende alle conclusioni ricostruttive tratte dai documenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimo, almeno in parte, il recupero a tassazione dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e ha escluso i vizi denunciati dal contribuente. In particolare, ha ritenuto motivata la sentenza d'appello, non configurabile la contraddittorietà dedotta, e infondate o inammissibili le censure fondate sull'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 e sull'omesso esame dei pagamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sufficiente quando espone, sia pure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione e consente il controllo del ragionamento decisorio.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità ricorre solo quando la motivazione manchi in concreto o sia meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il mezzo per denunciare nullità processuali e vizi della sentenza, ma non per riproporre una diversa lettura del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decida implicitamente la questione attraverso l'accertamento compiuto.
Il principio di non contestazione riguarda fatti storici allegati dalle parti, non le valutazioni o conclusioni ricostruttive tratte dai documenti.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a costi o altri componenti negativi non effettivi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro il limite dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione; la norma opera anche per rapporti anteriori non esauriti.
art. 8, comma 3, d.l. n. 16/2012
Lo ius superveniens è applicabile ai rapporti pendenti, nei limiti delle preclusioni processuali e del giudicato interno.
art. 53 Cost.
L'imposizione deve colpire la reale capacità contributiva, ma nel caso concreto non è stata provata la fittizietà dei ricavi correlati ai costi indeducibili.
L'onere di provare la fittizietà dei ricavi correlati ai costi contestati grava sul contribuente che invoca l'espunzione di tali componenti positivi.
Massime di principio
- In tema di sentenze, la motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; non basta che la parte ritenga insufficiente l'analisi del materiale probatorio.
- Nel processo tributario, il vizio di contraddittorietà della motivazione non può essere dedotto nei termini antecedenti alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondarsi su elementi presuntivi per contestare l'inesistenza delle operazioni; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria concreta e coerente dell'effettività delle prestazioni o dei lavori.
- L'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, relativo ai componenti positivi correlati a costi per operazioni inesistenti, si applica anche ai rapporti anteriori non esauriti, ma il contribuente deve dimostrare che i ricavi che intende sottrarre a tassazione siano effettivamente fittizi e direttamente collegati ai costi contestati.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non può essere esteso alle inferenze valutative ricavate da documenti; la scelta tra prove attendibili e inattendibili resta riservata al giudice di merito.
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