Cassazione Civile, Ordinanza n. 29948/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a valorizzare l'intervenuta estinzione della società. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: con il primo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sul secondo motivo di appello relativo alla responsabilità del liquidatore; con il secondo, proposto in subordine, la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato la questione della responsabilità del liquidatore nel pagamento dei debiti sociali. Il resistente non si è costituito in cassazione, ma ha depositato memoria, ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: la sentenza d'appello aveva affrontato solo il tema dell'estinzione della società, omettendo di esaminare il motivo relativo alla possibile responsabilità del liquidatore, questione non assorbita e autonoma. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché si pronunci anche su tale profilo e provveda sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di impugnazione ritualmente devoluti; l'omessa pronuncia integra vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui viene dedotto il vizio di omessa pronuncia.
Norma richiamata per la possibile responsabilità del liquidatore dopo l'estinzione della società.
Norma richiamata in relazione alla responsabilità del liquidatore per i debiti tributari sociali.
È il parametro per dedurre la violazione di legge sostanziale posta a base del secondo motivo.
La memoria depositata dalla parte intimata è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve esaminare tutti i motivi di appello devoluti, salvo che risultino effettivamente assorbiti da una decisione logicamente preliminare e incompatibile; la mancata pronuncia su un motivo autonomo integra vizio di omessa pronuncia.
- La questione della responsabilità del liquidatore per i debiti sociali, quando dedotta come motivo specifico di impugnazione, non può essere considerata assorbita dalla sola affermazione dell'estinzione della società se ha autonoma rilevanza decisoria.
- In sede di legittimità, il rilievo di un vizio processuale assorbente comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio, con conseguente assorbimento delle censure di merito non esaminate.
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