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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15836/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. La società ricorrente aveva un credito qualificato come credito artigiano, ammesso in chirografo, ma lamentava il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. Il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a cinque motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio una causa di improcedibilità: la ricorrente non aveva depositato la relata o la documentazione attestante la notificazione/comunicazione via PEC del decreto impugnato, documentazione richiesta a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente sosteneva che il decreto era stato notificato via PEC dalla cancelleria il 19 maggio 2015 e che il ricorso era stato notificato entro sessanta giorni, ma tale deduzione non sostituisce l'onere documentale imposto dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha affermato che il ricorrente per cassazione deve produrre, insieme alla copia autentica del provvedimento impugnato, anche la relazione di comunicazione/notificazione del provvedimento stesso; la mera allegazione della tempestività del ricorso non basta, perché la verifica della procedibilità è preliminare rispetto all'ammissibilità. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell'attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento impugnato effettuata dal difensore per altri fini. Non ha provveduto sulle spese, poiché la curatela non ha svolto difesa. Ha dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    richiamato come titolo di prelazione invocato dalla creditrice nel passivo fallimentare, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    impone al ricorrente di depositare la copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di comunicazione o notificazione; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    termine ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni

    la Corte precisa che la deduzione della tempestiva notificazione del ricorso entro il termine breve non vale a superare la mancanza della prova documentale richiesta per la procedibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    consente di dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    testo introdotto dall’art. 1, comma 17

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la procedibilità del ricorso è subordinata al deposito della copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla prova della sua comunicazione o notificazione, quando necessaria; l'omissione di tale documentazione determina improcedibilità.
  • La verifica della procedibilità è preliminare e assorbente rispetto all'esame dell'ammissibilità o del merito del ricorso: il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio la mancanza dei documenti prescritti.
  • La mera allegazione della tempestività dell'impugnazione o la presenza di un'attestazione di conformità rilasciata per altri fini non equivalgono alla produzione della relata o della documentazione di notificazione richiesta dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e ricorrono i presupposti di legge, il giudice deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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