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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26463/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce dalla stipula, nel 2006, di un mutuo fondiario con ipoteca su un immobile del mutuatario. L'istituto di credito sosteneva che il notaio avesse identificato erroneamente il mutuatario, poi risultato inesistente all'esito delle ricerche anagrafiche eseguite dopo l'inadempimento, e chiedeva il risarcimento del danno pari all'intero credito non recuperato. Il notaio si difendeva affermando di avere svolto diligentemente le verifiche richieste, anche sulla base della documentazione istruttoria predisposta dalla banca e della delibera di concessione del mutuo. In primo grado la domanda della banca era stata accolta; in appello, la decisione era stata parzialmente riformata con riconoscimento di un concorso di colpa della banca e rideterminazione del danno. In Cassazione la banca deduceva: 1) violazione delle norme sulla diligenza professionale del notaio e sul concorso di colpa, sostenendo che la gravissima negligenza del professionista e la falsità palese dei documenti escludessero ogni concorso del danneggiato; 2) violazione delle norme su buona fede, diligenza e onere della prova, contestando che il concorso di colpa fosse stato affermato sulla base della sola comunicazione della delibera di mutuo e senza adeguata dimostrazione del criterio di riparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i principi in tema di identificazione notarile delle parti di un atto di mutuo ipotecario: il notaio deve raggiungere uno stato soggettivo di certezza sull'identità del comparente mediante diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo valorizzare anche la documentazione predisposta dalla banca; al tempo stesso è contrario a buona fede e correttezza che la banca, dopo aver trasmesso al notaio documenti contenenti i dati del mutuatario e dopo aver svolto la propria istruttoria, imputi integralmente al notaio l'erronea identificazione. La Cassazione ha quindi confermato la valutazione di concorso di colpa in eguale misura tra notaio e banca, ritenendola una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in assenza di violazioni di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro generale, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza richiesta al notaio è quella qualificata professionale; il professionista deve verificare con prudenza e perizia l'identità delle parti

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del creditore/danneggiato può essere ravvisato quando anche la sua condotta abbia contribuito causalmente al danno

  • art. 1375 c.c.

    la condotta della banca che predispone e trasmette documentazione recante i dati del mutuatario e poi contesta l'erronea identificazione è contraria a buona fede e correttezza

  • art. 49 l. n. 89/1913

    il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, mediante valutazione di tutti gli elementi idonei a formare il convincimento, anche presuntivi se gravi, precisi e concordanti

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il criterio di riparto dell'onere probatorio; la Corte però valorizza la valutazione di merito sul concorso di colpa senza ravvisare inversione dell'onere della prova

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rogito di un mutuo ipotecario il notaio deve accertare con diligenza qualificata l'identità personale delle parti; la certezza richiesta può essere raggiunta anche sulla base di una pluralità di elementi, non essendo sempre sufficiente la sola esibizione del documento di identità.
  • L'identificazione notarile è correttamente svolta quando il professionista verifica la corrispondenza dei dati del comparente con la documentazione istruttoria predisposta dalla banca, purché il complesso degli elementi sia idoneo a fondare una ragionevole certezza sull'identità.
  • La banca che abbia autonomamente istruito e deliberato la concessione del mutuo, trasmettendo al notaio documentazione recante i dati identificativi del mutuatario, non può poi imputare integralmente al notaio l'erronea identificazione se la propria condotta ha concorso causalmente al danno.
  • In tema di concorso di colpa del danneggiato, la ripartizione delle responsabilità e la graduazione percentuale tra i corresponsabili, in assenza di specifiche violazioni di legge, appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione come meri apprezzamenti di fatto.
  • È contrario a buona fede e correttezza pretendere di trasferire integralmente sul notaio il pregiudizio derivante da un'identificazione effettuata anche sulla base di dati e atti predisposti dalla stessa banca nella fase istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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