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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (superficiario)

La controversia

La controversia originava da una domanda proposta davanti al Tribunale di Bergamo per l'accertamento dell'esistenza, in favore dell'attore, di un diritto di superficie sul sottotetto e del conseguente diritto di sopraelevare secondo un progetto già depositato in Comune. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto di ristrutturare il sottotetto secondo quel progetto, previo pagamento di un'indennità ai convenuti, e la Corte d'appello aveva confermato. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deducevano violazione degli artt. 1362, 952 e 1127 c.c., sostenendo che il titolo di acquisto era stato interpretato erroneamente perché il diritto di superficie e di sopraelevazione sarebbe stato limitato alla copertura del tetto e non al piano di calpestio dell'intero sottotetto; con il secondo denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di gravame relativo alla presenza, nel progetto di sopraelevazione, di sporgenze e terrazzi oltre i muri perimetrali. La controparte resisteva con controricorso e i ricorrenti replicavano con memoria.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità per tardività e per acquiescenza: la prima perché, essendo il giudizio iniziato nel 2008, era applicabile il termine annuale d'impugnazione anteriore alla L. 69/2009, che risultava rispettato; la seconda perché il pagamento o l'accettazione dell'indennità conseguente a una pronuncia giudiziale non integra acquiescenza tacita, in mancanza di atti univoci di rinuncia all'impugnazione. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il primo motivo poiché diretto a contestare il risultato dell'interpretazione del titolo, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non dimostrata; la Corte di merito aveva ritenuto, sulla base del titolo originario, dell'atto di costituzione del diritto di superficie e del decreto di trasferimento, che il diritto si estendesse all'intero sottotetto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto puntualmente il motivo di appello asseritamente trascurato né indicato in modo preciso gli atti processuali rilevanti, impedendo il controllo della decisività e ritualità della doglianza di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico del contratto/titolo; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato per la disciplina del diritto di superficie e del suo contenuto, ma la Corte non ravvisa violazione del criterio interpretativo del titolo.

  • art. 1127 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto di sopraelevazione e all'indennità dovuta; non è accolto il motivo che ne contesta l'estensione concreta nel titolo.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione e trascrizione della domanda o eccezione asseritamente omessa, nonché degli atti processuali rilevanti, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come norma sul vizio di violazione di legge denunciato nei motivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • L. 69/2009

    Richiamata per affermare che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, si applicava il termine annuale di impugnazione previgente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato congiuntamente al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'acquiescenza tacita a una decisione di condanna non si presume dal solo adempimento della prestazione dovuta in forza della sentenza, occorrendo atti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera scelta del giudice di merito tra più interpretazioni plausibili del titolo negoziale; è necessario dedurre una reale violazione dei canoni ermeneutici.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente, nei loro esatti termini, il motivo di appello o l'eccezione trascurata e gli atti processuali in cui furono formulati.
  • Il giudizio di cassazione non consente una autonoma ricerca degli atti processuali da parte della Corte: il ricorrente deve assolvere a un rigoroso onere di specificità e localizzazione delle deduzioni.
  • Nel caso di giudizi iniziati prima della riforma del 2009, continua ad applicarsi il termine di impugnazione annuale previgente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoServitùProprietàImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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