Cassazione Penale, Sentenza n. 33804/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ingresso e soggiorno illegale (art. 10‑bis D.Lgs. 286/1998) per quattro ragioni: 1) inesatta applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 274/2000 e nullità per intempestiva notifica del decreto di citazione; 2) errata determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche nonostante un precedente estinto (art. 445 c.p.p.); 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (richiamando artt. 10‑bis D.Lgs. 286/1998 e art. 34 D.Lgs. 274/2000); 4) carenza di traduzione degli atti e mancata verifica della conoscenza della lingua italiana (art. 143 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nullità per intempestività della notifica fosse un vizio di regime intermedio sanato per mancata eccezione del difensore in udienza. Sul secondo motivo ha confermato la congruità della motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che i precedenti risultavano ancora nel casellario e che la sentenza di patteggiamento estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. può comunque essere valutata ai fini della pericolosità sociale. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che la declaratoria di particolare tenuità non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice di pace in assenza di specifica deduzione difensiva e dunque la questione non era proponibile in cassazione. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione della polizia giudiziaria circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, non emergendo elementi contrari. Ne è conseguita la conferma della condanna del Giudice di Pace (ammenda di 7.000 euro).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10‑bis
Norma che incrimina l'ingresso e il soggiorno illegale: applicata per fondare la condanna dell'imputato.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20
Riguarda la disciplina delle notifiche nel processo davanti al giudice di pace; il vizio per notificazione intempestiva è considerato nullità a regime intermedio e va eccepito tempestivamente dal difensore, altrimenti si considera sanata.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34
Richiamato in relazione alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto: il giudice di pace non può pronunciare d'ufficio l'esclusione della punibilità per particolare tenuità in assenza di specifica deduzione difensiva.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Prevede la nullità della citazione per mancato rispetto del termine di comparizione; tale nullità è di regime intermedio e deve essere fatta valere prima della deliberazione della sentenza.
Codice di procedura penale, art. 180
Disciplina i termini e le modalità per far valere le nullità a regime intermedio; la mancata eccezione in udienza comporta la perdita della rilevabilità in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 184
Stabilisce la sanatoria delle nullità quando la parte interessata è comparsa e non ha fatto rilevare il vizio; applicato per ritenere sanata la notifica intempestiva se il difensore non eccepisce.
Codice di procedura penale, art. 445
Norma sull'estinzione del reato in seguito a patteggiamento; la Corte ricorda che l'estinzione non impedisce la valutazione della sentenza ai fini della pericolosità sociale e del diniego delle attenuanti generiche.
Codice di procedura penale, art. 143
Riguarda la necessità di traduzione degli atti e l'accertamento della conoscenza della lingua: la Corte ammette che la dichiarazione della polizia giudiziaria circa la comprensione dell'italiano possa essere sufficiente a escludere l'obbligo di traduzione.
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice può negarle sulla base di elementi relativi alla pericolosità dell'imputato.
Massime di principio
- Le nullità relative alla notifica (es. mancato rispetto del termine di comparizione) sono di regime intermedio: devono essere eccepite tempestivamente in udienza dal difensore o saranno considerate sanate e non rivendicabili in sede di legittimità.
- Il giudice può utilizzare gli stessi elementi di fatto per finalità diverse (es. determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia congrua.
- Una sentenza di patteggiamento estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. può comunque essere valutata ai fini della pericolosità sociale e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- La declaratoria di particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace va sollevata espressamente dalla difesa: il giudice non può pronunciarla d'ufficio absentemente.
- La conoscenza della lingua italiana dell'imputato può essere accertata anche attraverso gli atti di polizia giudiziaria; in assenza di elementi oggettivi contrari, ciò può escludere l'obbligo di traduzione degli atti.
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