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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20138/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava esclusivamente la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni tre. Fratini, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 bis c.p. per un incidente stradale del 18/07/2016 sull'autostrada A14 con esito mortale (Domenichina Bravi), ha impugnato la misura della sospensione sostenendo che: 1) la durata (3 anni) è molto superiore alla media edittale e non coerente con la pena principale prossima al minimo; 2) vi è contraddittorietà tra l'affermazione che la violazione sia stata "contenuta" (motivo per cui non è stata revocata la patente) e l'applicazione di una sospensione così lunga; 3) la Corte non ha adeguatamente valutato i criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione) né motivato perché, nonostante elementi favorevoli (es. assenza di condanne per reati specifici), fosse necessaria una sospensione così prolungata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che la durata della sanzione amministrativa accessoria deve essere motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) e che, quando la misura supera significativamente la media edittale, il giudice deve spiegare perché quei parametri giustifichino il superamento. Poiché la sentenza impugnata motivava adeguatamente l'entità del danno ma non ha motivato né la gravità della violazione (definita "contenuta") né il pericolo della ulteriore circolazione, la motivazione è risultata carente e in parte contraddittoria. La Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 589 bis cod. pen.

    Norma penale che disciplina l'illecito per cui l'imputato è stato condannato (omicidio colposo in ambito della circolazione stradale o simile); utilizzata per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente) applicabile per violazioni della circolazione; la Corte rileva che l'applicazione della sanzione accessoria va motivata secondo i criteri dell'art. 218

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare

    Criteri specifici che il giudice deve esplicitamente considerare e motivare quando determina la durata della sospensione della patente; se la misura supera la media edittale, è necessario spiegare concretamente come tali parametri giustifichino la maggiore gravità

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della pena; la Corte chiarisce che i criteri per la misura della pena penale (art.133) non sono direttamente applicabili alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria, che segue parametri autonomi

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato

Massime di principio

  • La durata della sospensione della patente deve essere motivata esplicitamente con riferimento ai criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada: entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione
  • La sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla pena penale: non è necessario che la sua entità segua la stessa misura della pena, ma la discrezionalità del giudice richiede adeguata motivazione
  • Se la durata della sospensione supera in modo significativo la media edittale, il giudice è tenuto a fornire ragioni concrete che giustifichino il superamento; motivazioni generiche non sono sufficienti
  • In presenza di valutazioni favorevoli all'imputato (es. assenza di precedenti specifici, integrale risarcimento), il giudice deve considerarle e, se le esclude come influenti, deve spiegarne le ragioni nella determinazione della durata
  • Contraddizioni nella motivazione (es. definire la violazione "contenuta" ma fissare una sospensione ben oltre la media) possono portare all'annullamento limitato della parte concernente la sanzione amministrativa e al rinvio per nuovo giudizio

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