Cassazione Penale, Sentenza n. 24286/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. B e comma 2-sexies c.d.s.). Il ricorrente deduce tre censure principali: (1) nullità della sentenza per discrasia tra la data di intestazione (21/11/2023) e la data in calce al dispositivo (12/04/2023), con la doglianza che ciò dimostrerebbe che il giudice aveva già deciso prima dell'udienza; (2) nullità per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante l'accertamento del tasso alcolico (presunta violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.); (3) vizio per presunto malfunzionamento dell'etilometro e mancata rinnovazione dell'istruttoria per acquisire il libretto metrologico. Fatti di base: la notte del 22/9/2020 il ricorrente fu sottoposto ad accertamento con esiti 0,89 g/l e 0,82 g/l; i giudici di merito ritennero la particolare tenuità del fatto in ragione della modesta entità del tasso e della buona biografia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: parte delle censure è aspecifica e generica; la discrasia di date non costituisce causa di nullità quando il dispositivo di udienza prevale e la sentenza contiene comunque il dispositivo; eventuale incompatibilità del giudice è rimessa alla ricusazione e non determina nullità. Sul secondo motivo: la questione della mancata informazione sulla facoltà di difesa è stata sollevata per la prima volta in appello e il ricorrente non ha provato la tempestività dell'eccezione; pertanto inammissibile. Sul terzo motivo: manifestamente infondato; l'etilometro risultava omologato e revisionato con scadenza successiva al fatto, il ricorrente non ha fornito elementi concreti di malfunzionamento e la presenza di sintomi (alito vinoso) confermava lo stato di ebbrezza. La richiesta di rinnovazione è stata correttamente rigettata in quanto esplorativa: l'appello non ha obbligo di motivare espressamente il rigetto quando esistono elementi sufficienti per decidere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicata per dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutando il tasso alcolemico modesto e la buona biografia del ricorrente.
art. 186 cod. strada, comma 2 lett. B e comma 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; rappresenta il fatto-reato contestato e i parametri di alcolemia rilevanti.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avvertimento all'interessato della possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso dell'accertamento alcolimetrico; la sua violazione può essere causa di nullità ma deve essere dedotta tempestivamente secondo la giurisprudenza citata.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Regola le verifiche periodiche sugli etilometri; la Procura ha l'onere di provare omologazione e verifiche solo se il difensore allega elementi idonei a contestarle; altrimenti l'onere di allegazione circa il malfunzionamento grava sul difensore.
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la rinnovazione è uno strumento eccezionale e può essere disattesa se il giudice ritiene di poter decidere con gli atti già acquisiti; il rigetto può essere anche implicito.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (forma/indicazione dei motivi).
artt. 180 e 182 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla tempestività dell'eccezione di nullità: la giurisprudenza ritiene che l'eccezione relativa all'omesso avviso possa essere sollevata fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, purché venga dimostrata la tempestività.
Massime di principio
- La discrepanza tra la data indicata nella motivazione e la data del dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza se il dispositivo di udienza è rintracciabile: la differenza è sanabile e non invalida il giudizio salvo totale assenza del dispositivo.
- La mancata informazione al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore durante l'accertamento alcolimetrico può costituire nullità, ma l'eccezione deve essere proposta tempestivamente (di regola entro la deliberazione della sentenza di primo grado) e il ricorrente ha l'onere di provarne la tempestività.
- Sull'affidabilità dell'etilometro grava inizialmente l'onere dell'accusa di dimostrare omologazione e verifiche periodiche; tuttavia, se l'imputato contesta il funzionamento, spetta alla difesa allegare elementi concreti idonei a dimostrare vizi dello strumento o errori procedurali; mere richieste esplorative non giustificano la rinnovazione dell'istruttoria.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va richiesta con elementi che dimostrino la prospettiva concreta di riforma della decisione; il giudice d'appello può respingere implicitamente la richiesta motivando che gli atti sono sufficienti per decidere.
- L'eventuale incompatibilità del giudice è rimessa all'istituto della ricusazione e non costituisce di per sé motivo di nullità del procedimento.
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